Non è la prima volta che trattiamo dei rapporti, a volte assai delicati, tra marito e moglie: ne abbiamo già parlato ad esempio con riferimento all’ipotesi dell’abbandono del tetto coniugale. Vogliamo qui soffermarci invece sull’obbligo di fedeltà coniugale e vedere più da vicino che cos’è di preciso, quando scatta e quando viene meno. Ecco cosa ricordare in proposito.
Fedeltà coniugale come obbligo: di che si tratta? quando decade?
Per legge, i coniugi sposati sono tenuti ad una serie di obblighi reciproci e, tra essi, assume particolare rilievo l’obbligo reciproco di fedeltà coniugale. Ma che cosa significa esattamente questa espressione? Ebbene, secondo quanto desumibile dal Codice Civile, per fedeltà coniugale si intende, in buona sostanza, lealtà e sincerità nei rapporti con il coniuge, in modo da non dar luogo a tradimenti con altri partner e quindi a “scappatelle” al di fuori del contesto matrimoniale. Ma non solo: per dovere di fedeltà coniugale non si intendono soltanto le implicazioni sessuali date da relazioni extra-matrimoniali, che possono di fatto violare tale obbligo della coppia. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di fedeltà potrebbe essere leso anche soltanto da un mero legame emotivo-sentimentale tra uno dei membri della coppia ed una terza persona.
Insomma, per obbligo di fedeltà deve intendersi quel dovere imposto al coniuge dalla legge, per il quale questi deve conservare un’intimità esclusiva con il marito o la moglie, e che non può ripetere con persone terze, se non violando il citato obbligo. Si tratta allora sia di una fedeltà dal lato sessuale, sia dal lato affettivo. La Suprema Corte ha peraltro sancito che anche una infedeltà “platonica” è elemento sufficiente per domandare la separazione con addebito all’altro coniuge: ciò in quanto la fedeltà affettiva è correlata all’obbligo di non pregiudicare, in alcun modo, decoro e dignità dell’altro coniuge, tradito anche soltanto sul piano sentimentale. Sempre secondo la Cassazione, conclusioni non dissimili si possono trarre dall’ipotesi dell’adulterio meramente tentato, ma non riuscito per l’opposizione del terzo: è insomma sufficiente la volontà di tradire, per dare luogo alla violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.
Dovrebbe essere ben chiaro allora che l’obbligo di fedeltà coniugale scatta dal momento in cui la coppia è sposata dal punto di vista giuridico, e permane finché la coppia conserva questo “status”, convivendo sotto lo stesso tetto. Pertanto, la fedeltà coniugale reciproca tra i coniugi viene meno durante la separazione, sia consensuale, sia giudiziale. Firmato l’atto di separazione in caso di separazione consensuale o emesso il provvedimento giudiziario che autorizza a vivere separatamente, in caso di separazione giudiziale, l’obbligo di fedeltà coniugale cessa.
Tuttavia, ciò non implica che non debbano sussistere alcuni limiti. Infatti, secondo la Corte Costituzionale, pur venendo meno l’obbligo di fedeltà, la condotta della persona separata non deve in alcun modo ledere la dignità dell’altro/a.
Quali sono i rischi della violazione dell’obbligo?
È chiaro che, laddove sia scoperto il tradimento del coniuge, la legge non consente a quest’ultimo di “passarla liscia”. Anzi, l’infedeltà può comportare due conseguenze non di poco conto:
- il marito o la moglie tradita possono anzitutto domandare l’addebito della separazione, ovvero il tradito accusa il traditore e lo incolpa per aver rotto il legame matrimoniale;
- è possibile anche ottenere il risarcimento danni in tribunale, patiti a causa della violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale (ma, secondo la giurisprudenza, solo per danno all’immagine del tradito, e non per la sofferenza psicologica patita, che non è risarcibile).
Concludendo, l’accertamento della violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta conseguenze sul piano del diritto di famiglia: in particolare, il responsabile perderà i diritti successori in caso di morte dell’ex-moglie o ex-marito dopo la separazione, e il diritto al mantenimento (e ciò anche laddove non abbia un reddito e sia povero o nullatenente). L’accertamento del tradimento non comporta invece conseguenze in materia di affidamento figli, che permane congiunto, e diritto di visita ad essi.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it