Multe seggiolino anti abbandono 2020 al via: importo e chi può farle
Da oggi venerdì 6 marzo 2020 scattano le multe per chi non ha ancora installato il seggiolino anti abbandono sulla propria auto
Da oggi venerdì 6 marzo 2020 scattano le multe per chi non ha ancora installato il seggiolino anti abbandono sulla propria auto. Meno punti sulla patente e sanzioni oltre i 300 euro per chi non si munisce del dispositivo per il trasporto dei bambini con età inferiore ai 4 anni
Seggiolino anti abbandono: cosa è previsto per i trasgressori?
L’obbligo di installare sulla propria vettura il seggiolino anti abbandono se si trasportano bambini con età inferiore ai 4 anni è in vigore dallo scorso 7 novembre; d’altra parte, nel corso del tortuoso iter che infine ha portato all’introduzione della norma è stato disposto anche un rinvio di quattro mesi per il via alle sanzioni. In tale lasso di tempo si è voluto lasciare tempo ai genitori per informarsi adeguatamente a proposito del bonus relativo all’acquisto e quindi mettersi in regola.
Detto ciò, da oggi – venerdì 6 marzo 2020 – chi viene trovato in contravvenzione al momento dell’accertamento da parte degli organi di polizia può incorrere, innanzitutto, in una multa dall’importo variabile tra gli 83 e i 333 euro e, in secondo luogo, nella decurtazione di 5 punti dalla patente. Se si riscontra un’ulteriore infrazione nei due anni successivi, può scattare la sospensione della patente per un periodo compreso tra le due settimane e i due mesi (vedi articolo 172 nuovo Codice della Strada).
Seggiolino anti abbandono: i casi in cui si può essere multati
La multa si rischia, naturalmente, se non si dispone del dispositivo ma anche se il sistema funziona con bluetooth e questo non risulta attivato oppure se l’app che avverte della presenza del bambino alla chiusura del mezzo non funziona. Allo stesso modo si viene multati se il seggiolino ha un sistema anti abbandono non autorizzato dal produttore (in pratica, se si effettua autonomamente una modifica o si installa un dispositivo di una marca diversa da quella del seggiolino) e, in ogni caso, se si usa un sistema non conforme alla normativa come riportata nell’allegato A del decreto 122 del 2019.
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