Coronavirus e nuovi divieti: importo multe e sanzioni per chi li viola
Coronavirus e nuove regole vigenti in tutta Italia: quali le prescrizioni a cui attenersi, le eccezioni al divieto di spostamento e le sanzioni previste.
È notizia recentissima quella per quale tutta l’Italia, e non solo la Lombardia ed alcune province collegate, è da considerarsi “zona rossa” e area protetta. Infatti, proprio ieri con un apposito decreto, il Governo ha varato nuove misure più incisive, restrittive e valide per tutte le regioni italiane, nel preciso scopo di contrastare il più possibile la diffusione del coronavirus. I divieti, come si sa, impongono sanzioni per chi li viola. Ma quali sono esattamente? Facciamo chiarezza.
Coronavirus: il quadro attuale e l’autocertificazione per spostarsi
Se, come accennato, fino a qualche giorno fa i divieti riguardavano la sola Lombardia ed alcune regioni limitrofe, ora la situazione è mutata. Infatti, il Governo da qualche ora ha ampliato a tutta la penisola le disposizioni già emanate nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il quadro delle limitazioni fa sì che ci si potrà muovere soltanto se ricorre una delle tre seguenti motivazioni:
- esigenze lavorative comprovate;
- ragioni di salute;
- necessità familiari non rinviabili.
L’intenzione del Governo è chiarissima: sospendere tutte le attività che ragionevolmente possono essere sospese (ad eccezione, ad esempio, delle attività di trasporto merci e trasporto pubblico e dei negozi di generi alimentari, che restano aperti) e limitare massimamente gli spostamenti e le occasioni di uscita al fuori delle mura domestiche, al fine di rallentare l’espansione dei contagi per coronavirus. I dati ufficiali infatti ci informano sul fatto che, fino alla giornata di ieri, il morbo aveva già infettato più di 9.000 persone, molte delle quali nel solo territorio lombardo.
Secondo quanto emerge dalle indicazioni date dal Governo, a partire dal 10 marzo, chiunque vorrà o dovrà spostarsi da un Comune all’altro del territorio italiano, dovrà essere munito di una giustificazione e, soprattutto, esibire una autocertificazione per il controllo, qualora quest’ultimo sia effettuato.
Sarà insomma necessario procurarsi un modulo ad hoc, reso disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (e scaricabile qui), attraverso il quale attestare la ragionevolezza del viaggio che si intende intraprendere. La persona che si trovi impossibilitata a stamparlo, può limitarsi a copiare il testo su un foglio e portarlo con sè. È chiaro che chi fa sempre lo stesso viaggio quotidianamente, magari per motivi di lavoro, può servirsi di un solo modulo, rendendo noto però che si tratta di un impegno a cadenza fissa (tipico il caso dei pendolari che si muovono per lavoro). È evidente quindi che anche il semplice spostamento tra Comuni limitrofi appare assai vincolato ed, in ogni caso, sarà compito delle forze dell’ordine verificare – a posteriori – se quanto indicato nelle auto-dichiarazioni corrisponde a verità. In caso contrario, scatteranno sanzioni non di poco conto.
Tali misure si inseriscono in un quadro di restrizioni già piuttosto ampio, ma che alla luce degli eventi, appare ben giustificato. Tra tali restrizioni ricordiamo:
- chiusura di scuole ed università;
- chiusura di bar e ristoranti dopo le 18;
- obbligo per bar e ristoranti di rispettare la distanza di almeno un metro tra i presenti;
- accesso limitato a ospedali e pronto soccorso;
- divieto di messe, matrimoni, funerali;
- divieto di apertura di locali come discoteche, sale gioco e sale bingo.
Come si può ben vedere, si tratta di restrizioni tutte collegate alla doverosa limitazione delle occasioni di socialità, per arginare al meglio la diffusione del coronavirus.
Quali sanzioni scattano in caso di violazione dei divieti?
Veniamo ora all’aspetto sanzionatorio. Cosa si rischia a violare le disposizioni e i divieti per combattere il coronavirus? È chiaro che uscire liberamente ed avere contatti ravvicinati con svariate persone, è quanto di più sconsigliabile anzitutto sul piano sanitario, ma non solo. Ci sono le sanzioni, e che possono arrivare, nei casi peggiori, anche all’arresto.
E, in una direttiva emanata dal Ministero dell’Interno e rivolta ai Prefetti – che si unisce a quanto già disposto dal Governo – è rintracciabile un testo che non ammette dubbi: “La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’art. 650 codice penale (con una pena prevista di arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica». Per completezza, ricordiamo che il suddetto art. 650 è intitolato, in modo assai inequivoco, “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità“, mentre l’art. 452, se applicato, può condurre anche a pene detentive ingenti, con la reclusione da 3 a 12 anni.
Per quanto riguarda gli spazi pubblici, sono vietati gli assembramenti di persone, come nei locali aperti al pubblico, bar e ristoranti ad esempio. Inoltre per tali specifiche attività sarà da rispettare l’obbligatorio orario di apertura 6-18 e varrà, in capo al gestore, il dovere di far rispettare la distanza di sicurezza tra presenti, almeno pari ad un metro. Se il gestore non rispetta tale onere, rischierà concretamente la sanzione della sospensione dell’attività. Regole non dissimili in materia di distanze, varranno per supermercati, farmacie e centri commerciali. Sospensione dell’attività anche per chi ha obbligo di tener chiuso e non lo rispetta, come discoteche, pub e scuole di ballo.
Concludendo, ricordiamo ancora che chi violerà le regole sulle auto-certificazioni per viaggiare, rischierà anche di vedersi accusato di “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri“, ovvero di dichiarazioni mendaci, punito dall‘art. 495 con la reclusione fino a sei anni.
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