Pensione di inabilità per malattie professionali: ecco la circolare Inps
Con una recente circolare l’Inps informa sulla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto.
Con la circolare n. 34 del 9 marzo 2020 l’Inps ha fornito istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei lavoratori che hanno contratte patologie correlate con l’attività professionale dovuta all’esposizione all’amianto. In merito rimandiamo alla Legge n. 58/2019 e alla circolare Inps n. 7 del 19 gennaio 2018.
Pensione di inabilità per malattie professionali: i destinatari
La platea di beneficiari del trattamento in oggetto è stata estesa dalla Legge n. 232/2016 (art. 1, comma 250-bis). Il diritto è stato riconosciuto ai soggetti che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi della Legge n. 257/1992 (art. 13 comma 7). Gli interessati, si legge nel testo, devono essere in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi. Per conseguire la pensione di inabilità in parola, inoltre, il requisito contributivo s’intende perfezionato quando risultano versati o accreditati in favore del richiedente almeno 5 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
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Pensione di inabilità per malattie professionali: i requisiti sanitari
La pensione di inabilità è riconosciuta per tutte le patologie asbesto-correlate a condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall’Inail e allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio. La struttura territoriale Inps effettua le opportune verifiche presso la sede Inail territorialmente competente. Nel caso in cui la certificazione non sia allegata alla predetta domanda, la Struttura territoriale Inps deve richiedere via PEC alla sede Inail territorialmente competente l’attestazione del requisito sanitario.
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Informazioni utili sulla domanda di riconoscimento del beneficio
Il trattamento pensionistico, secondo quanto stabilito dal comma 250-ter della L. n. 232/2016, è erogato nei seguenti limiti di spesa come previsto:
- 2019: entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro;
- 2020: 13,1 milioni;
- 2021: 12,6 milioni;
- 2022: 12,3 milioni;
- 2023: 11,7 milioni;
- 2024: 11,1 milioni;
- 2025: 10 milioni;
- 2026: 9,2 milioni;
- 2027: 8,5 milioni;
- 2028: 7,5 milioni.
Per permettere all’Istituto il monitoraggio della spesa, gli assicurati che hanno diritto alla pensione di inabilità in argomento devono presentare all’Inps una domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. L’Istituto verifica la sussistenza del requisito sanitario e contributivo.
La domanda va presentata in modalità telematica entro il termine ultimo del 31 marzo 2020, data che entrerà a regime proprio a partire da quest’anno.
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