Requisiti case popolari estesi: ecco che cosa cambia
Talvolta i criteri di assegnazione delle case popolari dipendono anche da peculiari disposizioni normative regionali, proprio come accaduto in Lombardia. Recentemente però si è espressa la Corte Costituzionale, in merito alla compatibilità con la Costituzione, di una legge della Regione Lombardia – la n. 16 del 2016 – che permette la maturazione dei requisiti per l’assegnazione della casa popolare, soltanto a chi lavora stabilmente o risiede da oltre un quinquennio nel territorio lombardo. Facciamo allora chiarezza e vediamo quali sono le novità tracciate dalla Consulta in materia di case popolari.
Case popolari: che cosa ha stabilito la Consulta?
La pronuncia della Corte è sicuramente degna di nota e stabilisce un precedente, cui anche tutte le altre regioni d’Italia dovranno attenersi. In buona sostanza, tale giudice ha risposto alla questione di illegittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Milano in merito alla possibile discriminatorietà delle norme lombarde sulle case popolari. In effetti, come sopra accennato, tale legge locale escludeva dalla possibile assegnazione tutte le persone – italiane o straniere – senza almeno cinque anni di lavoro e/o residenza in Lombardia.
Tale sentenza di incostituzionalità sostiene insomma l’irragionevolezza della legge contestata ed in essa, in particolare, è affermato che queste norme sui requisiti della case popolari:
- violano i principi di uguaglianza;
- sono discriminatorie e farebbero distinzioni immotivate tra le persone;
- contrastano con la funzione o scopo sociale dell’edilizia pubblica, ovvero un servizio nato esclusivamente per venire incontro ad esigenze abitative di persone obiettivamente in difficoltà.
Insomma, secondo la tesi della Corte Costituzionale si tratta di valide ragioni per ritenere che il requisito temporale, sia incompatibile con la Carta e che la legge in questione sia illegittima.
È chiaro che la Regione Lombardia si trova ora costretta a ripensare requisiti e criteri di assegnazione delle case popolari, alla luce di quanto stabilito dalla Consulta. Ne seguiranno evidentemente criteri che non terranno più conto di un “requisito temporale”. Analoghe considerazioni valgono per altre regioni italiane – come ad esempio la Toscana -, le quali hanno adottato in passato criteri molto simili e per le regioni che miravano a criteri come quello contestato. Dovranno insomma anch’esse adeguarsi a quanto stabilito dal giudice delle leggi.
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