Si è clienti di una compagnia telefonica per la quale si paga un abbonamento in cambio di un consueto servizio, che può essere l’Adsl o la Fibra a casa, o per una tariffa mobile, ma a un certo punto l’operatore decide di cambiare unilateralmente le condizioni contrattuali e quindi il cliente può esercitare il diritto di recesso, come prevede la legge, e passare ad altro operatore. Ma cosa accade nell’eventualità in cui il vecchio gestore dovesse chiedere il pagamento di mensilità supplementari, oltre il termine ultimo della possibilità di recesso?
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Cambio operatore: entro quando esercitare il diritto di recesso
Si precisa che ogni qualvolta una compagnia effettua delle modifiche unilaterali sul contratto, il cliente ha tutto il diritto di esercitare il recesso dal contratto senza dover pagare penali. Per fare questo, però, ha tempo 30 giorni dalla comunicazione di modifica unilaterale. Se questo lasso di tempo viene superato, pertanto, l’utente dovrà pagare quanto previsto dal contratto in caso di disdetta. Se invece il recesso avviene entro i 30 giorni l’utente non deve nulla all’operatore.
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Diritto di recesso con cambio operatore o cessazione contratto
Ciò che conta è esercitare il diritto di recesso seguendo esattamente la procedura indicata sul sito della compagnia (cosa che deve assolutamente esserci). Inoltre, una volta che si esercita il recesso per modifica unilaterale del contratto, occorre precisare se il recesso avviene con il passaggio a un altro operatore o solamente cessando il contratto. Nel primo caso, però, il passaggio ad altro operatore deve essere effettivamente effettuato, altrimenti il rischio è che il contratto con il vecchio gestore rimanga attivo.
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