Stop alla firma raccomandate: cosa cambia col decreto “Cura Italia”?

Pubblicato il 19 Marzo 2020 alle 18:30 Autore: Claudio Garau

Firma raccomandate: da parte del decreto “Cura Italia”, novità anche per per le notifiche effettuate dal postino. Che cosa cambia fino al 30 giugno?

Stop alla firma raccomandate cosa cambia col decreto Cura Italia
Stop alla firma raccomandate: cosa cambia col decreto “Cura Italia”?

In un quadro di novità normative che, a causa dell’epidemia coronavirus, si aggiorna giorno dopo giorno – se non addirittura ora dopo ora -, ecco le modifiche anche alla disciplina della consegna delle lettere e firma raccomandate. Infatti, per motivi di ordine sanitario, almeno fino al 30 giugno 2020 il decreto “Cura Italia” ha sancito lo stop alla firma da parte del destinatario, per ricevuta della missiva. Vediamo di seguito più da vicino le caratteristiche di questa novità e che cosa di fatto cambia in materia di notificazioni.

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Firma raccomandate: quali sono le novità concrete?

Il testo del decreto Cura Italia, che interviene con misure di sostegno economico a famiglie ed imprese, non lascia dubbi. Riportiamo perciò le chiare parole con cui cambia la prassi della consegna della raccomandata: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro“.

La finalità di prevenzione del contagio è cristallina e, pertanto, fino alla fine di giugno la prassi sarà quella del portalettere che giunge all’indirizzo designato, evitando però il contatto diretto e personale con i destinatari, lasciando in pratica la comunicazione scritta nella buca delle lettere e firmando lui stesso la ricevuta di consegna. In alternativa all’immissione della missiva nella buca, potrà depositarla in altro luogo idoneo alla ricezione, come ad esempio sotto la porta del destinatario o della persona comunque abilitata a ricevere la comunicazione.

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In altre parole, il destinatario si limiterà al ritiro della posta senza alcun altro adempimento specifico, il quale piuttosto sarà svolto dal postino. Egli infatti sarà l’incaricato di inserire la firma che attesta la consegna, includendo anche data, luogo e ora della consegna, nonché la qualità dichiarata da colui che riceve, se persona differente dal destinatario.

Concludendo, sarà insomma la firma del postino ad attestare l’avvenuta consegna della missiva, secondo le citate modalità. In ipotesi di raccomandata con avviso di ricevimento, è chiaro che al mittente sarà restituita la cartolina recante la firma del postino, a titolo di ricevuta di ritorno.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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