Fare una passeggiata solo nel quartiere, arriva la circolare della prefettura
Le disposizioni governative sugli spostamenti dei cittadini, sul fare una passeggiata in coppia o da soli e dove e i dubbi nelle singole Regioni.
Stare a casa. Uscire solo per motivi di stretta necessità. Motivi di salute, approvvigionamento alimentare, acquisto di farmaci. Fare una passeggiata: si può? Andare a correre: si può? Il governo non ha posto limitazioni in tal senso, ma è molto probabile che lo farà tra poche ore. Intanto le Regioni sembrano muoversi singolarmente: la Procura di Genova, ad esempio, ha chiarito che sì, si possono fare passeggiate, ma solo nel proprio quartiere. Non ci si può allontanare dalla propria zona di residenza, insomma. Diverso il parere del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che preferisce usare metodi da “sceriffo” (e a ragione, secondo molti) per contrastare il contagio, vietando anche le passeggiate. Tuttavia ricordiamo, vista l’emergenza: si può uscire solo per motivi di stretta necessità.
Fare una passeggiata solo nel quartiere si può?
Se bisogna passeggiare per motivi di salute, bisogna farlo nel proprio quartiere, restando il più vicino possibile al proprio domicilio. Lo stesso accade per chi deve andare a fare la spesa: deve scegliere il supermercato o il negozio alimentare più vicino ed evitare lunghi spostamenti, men che meno in altri quartieri. Lo stesso discorso è valido per chi porta a passeggio il cane, ovviamente.
Cosa dice l’articolo 495 del Codice penale
Ricordiamo inoltre che nell’ultimo modello di autocertificazione è stata aggiunta anche la dicitura per la quale il soggetto che esce autodichiara di non essere positivo al Coronavirus e di non essere in isolamento: le forze dell’ordine che fermano il soggetto verificheranno poi la cosa e se l’autocertificazione risulta mendace il soggetto rischia l’arresto per violazione dell’art. 495 del Codice penale, concernente la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità, sulle qualità personali proprie o di altri. Infatti, qui si legge quanto segue: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni”. Inoltre, la reclusione non è inferiore a due anni se le dichiarazioni mendaci riguardano atti dello stato civile o se sono effettuate da soggetti già sottoposti a indagini.
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