Nuovo modulo autocertificazione Coronavirus: cosa cambia con le restrizioni

Nuovo modulo autocertificazione: la sua elaborazione ha seguito il dpcm con cui venivano irrigidite le restrizioni legate all’emergenza coronavirus

Folla
Nuovo modulo autocertificazione Coronavirus: cosa cambia con le restrizioni

Dal 17 marzo 2020 è disponibile sul portale del Ministero dell’Interno il nuovo modello di autodichiarazione per quanto riguarda gli spostamenti; la sua elaborazione ha seguito il dpcm con cui venivano irrigidite le restrizioni legate all’emergenza coronavirus.

Nuovo modulo autocertificazione: una nuova voce

Il nuovo modulo si differenzia da quello precedente sostanzialmente per il fatto che presenta un’altra voce: in sostanza, chi lo compila deve auto-dichiarare di non trovarsi in quarantena e di non essere stato trovato positivo al nuovo coronavirus. Infatti, con il decreto del Presidente del Consiglio risalente all’8 marzo 2020 si impone il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per quei soggetti risultati positivi al virus Sars Cov 2 ma anche per tutti coloro che sono entrati in isolamento, su disposizione dell’Autorità sanitaria, perché entrati in contatto con altri soggetti risultati positivi al tampone.

Deve essere controfirmata dall’operatore

Anche se è meglio stampare e compilare il modulo prima di compiere lo spostamento (che deve essere sempre dettato da necessità contraddistinte da gravità e urgenza), a chi ne è sprovvisto ne verrà fornito uno al momento dell’accertamento. Dal Viminale si precisa che l’autodichiarazione deve essere controfirmata dall’operatore di polizia che si trova a effettuare il controllo “in presenza e previa identificazione del dichiarante”. Da sottolineare che sia la quarantena che la positività sono fatti accertabili in breve tempo dalle forze dell’ordine poiché risultano dagli appositi registri della pubblica amministrazione.

Sanzioni in caso di inosservanza

La non veridicità di quanto affermato tramite la firma del modulo costituisce reato. In caso di inosservanza delle norme è previsto l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro in base a quanto disposto dall’articolo 650 del Codice Penale. D’altra parte, nei casi più gravi, si rischia una pena compresa tra i sei mesi e i dodici anni per delitto colposo contro la salute pubblica.

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