Permessi retribuiti per coronavirus 2020: la circolare Inps sull’estensione

Pubblicato il 26 Marzo 2020 alle 15:15 Autore: Daniele Sforza

Permessi retribuiti per Coronavirus 2020: con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020 l’Inps fornisce informazioni in proposito. Il testo.

Permessi retribuiti Coronavirus 2020
Permessi retribuiti per coronavirus 2020: la circolare Inps sull’estensione

Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020 l’Inps fornisce le informazioni e le istruzioni operative sul congedo e sull’estensione dei permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 per i lavoratori dipendenti del settore privato, come stabilito dal Decreto Legge n. 18/2020 (articolo 24). Qui infatti leggiamo quanto segue: “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”. Tale beneficio è riconosciuto al personale sanitario “compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità”.

Estensione permessi retribuiti Legge 104: la circolare Inps

Al paragrafo 6 della circolare Inps n. 45/2020 troviamo il capitolo dedicato all’estensione dei permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti del settore privato. I soggetti che hanno diritto ai permessi 104 potranno godere, oltre ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge 104 (ovvero 3 giorni per il mese di marzo e 3 giorni per il mese di aprile), di altri 12 giornate lavorative di permesso retribuito, da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020. I 12 giorni, spiega l’Inps, possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, “ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista”. L’Istituto ricorda inoltre che i giorni di permesso possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Permessi retribuiti Legge 104: come quantificare il massimale orario

Segue dunque un esempio relativo all’algoritmo che i datori di lavoro devono usare per quantificare il massimale orario:

  • Lavoro full time: (orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 ore: ore mensili fruibili.
  • Lavoro part time: (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei giorni o turni lavorativi settimanali previsti per il full time) x 12.

L’Inps conferma le disposizioni vigenti in materia di fruizione die permessi retribuiti Legge 104, e più nel dettaglio la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Se il lavoratore assiste più soggetti disabili potrà cumulare a marzo e ad aprile 2020, per ogni soggetto assistito, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla nuova norma, oltre ai consueti 3 giorni di permesso mensile.

Per il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, è prevista la possibilità di cumulare per i mesi di marzo e aprile 2020 i permessi spettanti (18 in tutto) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile. Per il part time verticale o misto (non necessario il riproporzionamento nell’orizzontale) l’equazione da fare per applicare le ulteriori 12 giornate di permesso retribuito è la seguente: Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 12.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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