Spesso nelle notizie di cronaca, si legge di “danno biologico” ma non sempre chi si occupa di narrare i fatti oggetto di notizia, spiega anche di che cosa si tratta. Vediamo allora di fare luce su questa tipologia di danno, diffusissima nella realtà e nella casistica giurisprudenziale dei tribunali.
Danno biologico: che cos’è? La legge sul punto
Privilegiando sintesi e chiarezza, diciamo subito che il danno biologico è costituito da tutti quei pregiudizi arrecati ad un individuo, ma non aventi natura patrimoniale. Si tratta insomma dei danni che incidono sulla sfera psico-fisica della persona, e non sui suoi averi: questi danni sono causati dal fatto illecito altrui, doloso o colposo. È chiaro che il soggetto che venga leso nella propria integrità fisica o psichica, potrebbe avere diritto al risarcimento danni, se provato il nesso di causalità, ovvero il collegamento tra fatto illecito e danno patito. Infatti, l’art. 2059 Codice Civile dispone che: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge“.
Tale tipo di danno può produrre conseguenze permanenti nel corso del tempo, ma anche può essere costituito da lesioni dalle quali è possibile guarire. In materia, altresì rilevante è l’art. 32 della Costituzione, che afferma: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti“.
Nella nozione generale di danno non patrimoniale, non rientra soltanto il concetto di danno biologico, inteso come pregiudizio psico-fisico, idoneo ad un accertamento medico-legale e che influisce sulla vita quotidiana e sul tessuto di relazioni inter-personali, ma privo di riferimenti al reddito della persona lesa. Abbiamo anche due differenti ed ulteriori accezioni di danno non patrimoniale, che richiamiamo in sintesi, onde evitare confusione tra i concetti:
- danno morale, inteso come turbamento transitorio dello stato d’animo della persona lesa;
- danno esistenziale, inteso come pregiudizio verso diritti tutelati dalla Costituzione, capace di compromettere la possibilità di compiere attività idonee alla realizzazione dell’uomo.
Non trattandosi di un danno di tipo economico, sono abbastanze evidenti le difficoltà di liquidare il danno biologico, che viene affidato infatti alla valutazione equitativa del magistrato (art. 2056 e 1226 c.c.).
La quantificazione del danno non patrimoniale
Come appena detto, tale pregiudizio viene calcolato in via equitativa ma, per far fronte alle difficoltà di valutazione, intrinseche al danno biologico (non economico), il legislatore ha sancito che questo danno va risarcito e liquidato sulla base di tabelle ad hoc. In altre parole, è necessario fare riferimento agli articoli 138 e 139 del d. lgs. n. 209 del 2005 e modifiche (vale a dire il Codice delle Assicurazioni private), in materia di danno biologico derivante da incidenti prodotti dalla circolazione di veicoli e natanti, in caso di invalidità permanenti inferiori o uguali al 9%. Negli altri casi, sono stati i singoli Tribunali, sparsi per la penisola, ad aver redatto delle “tabelle di orientamento”: oggi, tuttavia, su spinta anche e soprattutto della Corte di Cassazione, sono le tabelle milanesi il vero e proprio punto di riferimento – in tutti i tribunali della penisola – in materia di liquidazione e quantificazione del risarcimento danno biologico.
Anzi, secondo l’indirizzo della Suprema Corte, laddove siano carenti i criteri stabiliti dalla legge, debbono essere proprio le tabelle milanesi a costituire, in via residuale, la “bussola” per orientarsi in materia di danno biologico.
Attraverso l’adozione delle tabelle del Tribunale di Milano, è così stato prescelto un sistema unitario di quantificazione equitativa del danno biologico. Per questa via, si garantisce la certezza del diritto ed è possibile evitare che danni biologici “identici” possano essere liquidati in modo diverso, perché quantificati da giudici distinti.
Concludendo, soltanto attraverso l’assistenza di un valido avvocato (che ricostruirà il cosiddetto “nesso di causalità” evento-danno) sarà possibile denunciare efficacemente ed ottenere tutela per il danno biologico patito, che – lo ricordiamo – trova potenziale applicazione in innumerevoli ipotesi pratiche, vagliate dal magistrato anche attraverso il supporto del medico legale.(riportiamo qui di seguito uno specifico link alle tabelle del Tribunale di Milano).
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