Bonus 600 euro casse di previdenza private: a chi spetta e come richiedere
Un bonus 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private: ecco a chi spetta il beneficio e come presentare domanda.
Anche i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private avranno diritto a un bonus 600 euro per il mese di marzo. La misura è contenuta in un decreto redatto dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il beneficio economico sarà erogato direttamente dalla cassa privata al lavoratore, ma solo nel rispetto di alcune condizioni.
Bonus 600 euro casse di previdenza private: a chi spetta
Infatti il bonus 600 euro sarà erogato a tutti quei lavoratori che hanno avuto redditi fino a 35 mila euro, o tra 35 mila e 50 mila euro, e che hanno perso almeno il 33% (un terzo) del loro fatturato nel primo trimestre 2020. “Un primo intervento”, ha spiegato il ministro Catalfo, con un occhio già alle nuove misure previste per il decreto di aprile, mese nel quale l’importo dell’indennizzo sarà quasi certamente superiore.
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Bonus 600 euro casse di previdenza privata: come fare domanda
L’articolo 3 del decreto ha come oggetto le modalità di attribuzione dell’indennità e l’obbligo della comunicazione degli elenchi dei beneficiari. Qui si legge che le domande per ottenere l’indennità vanno presentate da liberi professionisti e lavoratori autonomi a partire dal 1° aprile 2020: le domande vanno indirizzate agli enti di previdenza ai quali sono iscritti e che sono tenuti a loro volta a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio. Saranno poi gli stessi enti a occuparsi dell’erogazione dell’indennità. Nel decreto si precisa che l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
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La richiesta deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato:
- Di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- Di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19-20-21-22-27-28-29-30-38-96 del Dl. N. 18/2020, né del reddito di cittadinanza;
- Di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- Di aver percepito nell’anno d’imposta 2018 un reddito non superiore a 35 mila euro (o a 50 mila euro);
- Di aver chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, oppure di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Alla domanda va allegata la copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale, oltre ovviamente alle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Infine gli enti di previdenza obbligatoria sono tenuti a trasmettere l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità per ricevere le informazioni necessarie a effettuare i relativi controlli.
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