Visita fiscale Inps: assenza va giustificata, la sentenza della cassazione

In merito alla visita fiscale Inps l’assenza va sempre giustificata: è quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso anno.

Visita fiscale Inps assenza va giustificata
Visita fiscale Inps: assenza va giustificata, la sentenza della cassazione

In merito alla visita fiscale Inps l’assenza dal proprio domicilio va sempre e in ogni caso giustificata opportunamente e deve essere dovuta esclusivamente a un motivo indifferibile che abbia costretto il soggetto a doversi allontanarsi dalla propria abitazione. La giustificazione si ritiene legittima solo quando l’assenza risulta tempestivamente comunicata all’organo di controllo: in caso di ritardo nella comunicazione, anche quest’ultimo dovrà essere opportunamente giustificato. Sono questi i concetti principali espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19668 del 22 luglio 2019.

Visita fiscale Inps: assenza non giustificata, il caso

La pronuncia parte dal caso di un lavoratore a cui l’Inps aveva negato il riconoscimento dell’indennità di malattia a causa della sua assenza dal proprio domicilio durante due visite di controllo. Il lavoratore aveva quindi fatto ricorso: in una prima fase il Tribunale ha dato ragione all’Inps, mentre successivamente la Corte d’Appello aveva appoggiato la tesi del lavoratore, assentatosi per il ritiro di referti di analisi cliniche. Da qui il ricorso dell’Inps alla Cassazione, che alla fine ha dato ragione all’Istituto avanzando le motivazioni sopra elencate.

Assenza visita fiscale Inps: i riferimenti normativi

Il riferimento normativo è il decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983. Qui, all’articolo 5 comma 14, troviamo scritto quanto segue: “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”. La Corte Costituzionale ha in seguito ritenuto illegittima la parte del comma in cui non si prevede una seconda visita medica di controllo prima che il diritto all’indennità decada.

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L’obbligo di reperibilità

Altro riferimento legato all’assenza dal domicilio durante la visita fiscale è da leggersi nella sentenza n. 15766/2002, ripresa nella sentenza più recente del 2019. “L’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati”.

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Visita fiscale Inps: assenza solo per motivi indifferibili, ma vanno giustificati

Il motivo indifferibile non può essere limitato solo al ritiro di analisi cliniche, per fare un esempio, ma all’impossibilità di effettuare il ritiro in altre fasce orarie differenti da quelle cosiddette di reperibilità. Concludendo, relativamente all’indifferibilità, la Corte ha sentenziato quanto segue: “L’accertamento giudiziale deve essere effettuato in ragione della finalità di appurare quali siano state le ragioni di indifferibilità dell’allontanamento dal proprio domicilio allegate dal lavoratore e di verificare i motivi della mancata collaborazione con l’ente previdenziale, sia che si tratti di un caso di forza maggiore, di una situazione cogente che abbia reso indifferibile la presenza del lavoratore in un luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, oppure di una mera evenienza”.

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