Prescrizione allungata per coronavirus: cosa cambia per i reati tributari
Prescrizione e coronavirus: cosa cambia in ambito fiscale? Quali sono i contenuti delle circolari interpretative emesse dall’Agenzia delle Entrate?
Prescrizione allungata per coronavirus: cosa cambia per i reati tributari
L’emergenza coronavirus non finisce di avere effetti su tantissimi settori e materie e, tra essi, anche la prescrizione. Infatti, il tanto discusso istituto recentemente riformato, subisce delle modifiche dovute a ragioni contingenti e correlate alla diffusione dell’epidemia. Vediamo allora più da vicino cosa cambia, in questo periodo, per i reati di ambito fiscale.
Prescrizione e reati tributari: cosa cambia causa coronavirus?
La novità è assai significativa: in buona sostanza l’Agenzia delle Entrate, attraverso lo strumento della circolare – spesso usato per fornire interpretazioni e chiarire eventuali dubbi sull’applicazione delle norme – ha questa volta specificato (clicca qui per il testo completo della circolare) che, in ragione dell’emergenza sanitaria, il termine per far giungere le notifiche su ogni tipo di atto impositivo, è di fatto prorogato fino al 31 dicembre 2022. È chiaro che una tale scelta non va tanto ad eventuale beneficio del contribuente, quanto piuttosto della stessa Agenzia delle Entrate, che cristallizza in qualche modo l’attuale situazione, in attesa di tempi migliori e più sereni, per quelle che sono le comuni attività e i tempi degli accertamenti fiscali e le notifiche di possibili sanzioni. Insomma, termini di prescrizione allungati, in attesa di un auspicato ritorno alla normalità, anche per quanto attiene ai rapporti tra contribuente e fisco.
D’altra parte, è lo stesso decreto Cura Italia che, in ambito fiscale, si avvale di una legittima deroga alla disciplina generale (Statuto del contribuente) e pertanto fa scattare il citato allungamento dei termini di prescrizione: si tratta infatti, come si può rintracciare nel citato “Cura Italia”, di un regime speciale e transitorio, giustificato da un evento eccezionale come l’epidemia Covid-19. Pertanto, i termini di prescrizione e di decadenza che attengono all’attività degli uffici e degli enti operanti in ambito fiscale, previdenziali e assistenziali, in scadenza entro il 31 dicembre dell’anno in cui scatta la sospensione, sono allungati al 31 dicembre del secondo anno posteriore a quello dell’avvenuta sospensione.
Come si può ben immaginare, si tratta di novità di rilievo e di ampia applicazione pratica: in pratica abbiamo uno spostamento a fine 2022 di una molteplicità di atti di natura fiscale, come quelli collegati alle sanzioni tributarie e all’imposta di successione.
Concludendo, novità e chiarimenti, da parte degli uffici delle imposte, anche in ambito di processo tributario: infatti, in un primo tempo si era parlato di una sospensione delle attività giudiziarie fino al 31 maggio. Ora, in virtù del citato intervento dell’Agenzia delle Entrate, verso il contribuente vale la norma relativa ai processi, per cui la sospensione andrebbe dal 9 marzo al 15 aprile 2020, secondo termini (per la notifica del ricorso in primo grado e per la conclusione dell’iter di mediazione) quindi più ridotti. Vedremo però se nelle prossime settimane, vi saranno ulteriori interventi e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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