In questi giorni si parla con frequenza del decreto liquidità, ormai vicinissimo alla data di entrata in vigore in tutta la penisola. Un provvedimento che appare giustificato dalla crisi economica prodotta dall’epidemia Covid-19, la quale ha causato la chiusura di una molteplicità di aziende ed attività commerciali. Le conseguenze pertanto – come ben sappiamo – non sono solo sanitarie, ma anche economiche. Vediamo allora più da vicino uno degli strumenti che il decreto liquidità ha rafforzato in vista dei prossimi mesi, ovvero il Golden Power.
Golden Power: di che si tratta? la fonte di riferimento
In verità, stiamo parlando di uno strumento di garanzia, già esistente da alcuni anni in Italia. Il Golden Power altro non è che un pacchetto normativo che fa da scudo contro le cosiddette scalate ostili, ed evita così che gli speculatori dei mercati approfittino della situazione di forte instabilità e di prezzi di saldo – causa coronavirus – per scalare le imprese italiane, attraverso partecipazioni societarie sospette. Si tratta, come detto, di una normativa già presente nel nostro ordinamento giuridico: ciò che abbiamo oggi è infatti una sorta di rafforzamento di quanto previsto al decreto legge n. 21 del 2012 e provvedimenti successivi. Questo apparato di regole serve a tutelare alcuni settori strategici dell’economia italiana, ed ora con il decreto liquidità avremo ancora più settori produttivi del “made in Italy” che saranno tutelati da mani straniere. In che modo?
Ebbene, il Golden Power è stato pensato per impedire che possibili svalutazioni in borsa (ed anzi assai probabili vista l’altalena delle borse in queste ultime settimane), o la crisi estesa della liquidità, conducano imprese italiane rilevanti – e soprattutto sane e produttive – sul mercato a prezzi di saldo, se non addirittura in svendita. Insomma, la finalità del rafforzamento del Golden Power è evitare le manovre speculative di quelli che, in gergo finanziario, sono chiamati raiders.
Come funziona in concreto?
A questo punto, la domanda che molti si faranno è la seguente: come funziona il Golden Power? Ovvero, come può proteggere le imprese italiane e il made in Italy da investitori esteri senza scrupoli?
Ebbene, funziona come un diritto di veto che lo Stato italiano, ovvero il Governo, si riserva su tutte quelle operazioni finanziarie costituite da acquisizioni di quote azionarie parziali o complessive di società chiave del panorama economico del Belpaese. E ben sappiamo quanti marchi del made in Italy siano stimati nel mondo per qualità dei prodotti venduti. Insomma, l’indirizzo è quello di preservare il know-how e le risorse italiane da flessioni di borsa che, abbinate all’epidemia Covid-19, potrebbero indurre scalate ostili, ovvero acquisizioni di controllo di un’azienda attraverso la speculazione finanziaria e senza il consenso del gruppo dei precedenti proprietari e del management della stessa azienda.
Se fino ad oggi i settori coperti e garantiti dal Golden Power erano complessivamente di certo non molti (difesa, energia, trasporti, sicurezza nazionale e comunicazioni), ora grazie alle novità di cui al decreto liquidità prossimo al varo, questo scudo viene rafforzato e varrà anche per altri rilevanti settori quali:
- banche e istituti di credito;
- assicurazioni e finanza in generale;
- salute;
- acqua;
- settore agroalimentare;
- aziende del settore farmaceutico e della produzione del materiale sanitario;
- cybersicurezza (ovvero la sicurezza informatica, intesa come protezione dei sistemi informatici da attacchi esterni, come quelli degli hacker).
Il Golden Power è insomma un fattore chiave, oggi più che mai, per la tutela dell’economia italiana e gli istituti di credito potranno quindi essere protetti dallo Stato, contro scalate ostili da parte di banche straniere e anche provenienti dal Mercato Unico Europeo.
In concreto, lo Stato italiano potrà – pur nel rispetto della normativa europea sulla concorrenza – esercitare il citato diritto di veto in due modi diversi:
- opponendosi di fatto ad operazioni scorrette e a vere e proprie scalate ostili, causandone lo stop forzato;
- oppure disponendo condizioni da rispettare obbligatoriamente, per il buon esito dell’operazione.
Concludendo, il punto di riferimento sarà sempre il criterio dell’interesse generale: laddove il Governo, nella sua attività istituzionale di controllo e monitoraggio di quanto accade in borsa e sul tessuto societario italiano, dovesse rendersi conto che l’acquisizione dall’estero di una impresa made in Italy può causare un danno economico al popolo italiano, sarebbe legittimato allo stop dell’operazione, grazie al Golden Power. Saranno quindi possibili limiti massimi di partecipazione fissati dallo Stato e obblighi di comunicazione degli acquisti delle quote.
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