Poste Italiane: buoni fruttiferi postali prescritti, rimborso al risparmiatore
Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane prescritti? Al risparmiatore spetta un rimborso, ma ovviamente non sempre: ecco cosa sapere a riguardo.
Lo scorso 6 aprile 2020, sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario, sono state pubblicate alcune decisioni riguardanti i buoni fruttiferi postali di Poste Italiane, e in particolar modo i Bfp AA3 prescritti, per i quali l’ABF ha stabilito un rimborso legittimo nei confronti del risparmiatore. Come è ben noto, infatti, i buoni fruttiferi postali si prescrivono dopo 10 anni a decorrere dalla scadenza. Il giorno dopo la scadenza diventano infruttiferi, quindi non generano più rendimento. Mentre 10 anni dopo si prescrivono e pertanto il rimborso non spetta più al titolare. Ma allora perché è stato deciso per il rimborso in questo particolare caso pubblicato sul sito dell’ABF? Andiamo a scoprirlo.
Buoni fruttiferi di Poste Italiane AA1 e AA3: il caso
Il caso specifico ha come protagonista un risparmiatore titolare cointestatario di quattro buoni fruttiferi postali: di questi due erano della serie AA3 (data di emissione: 5 febbraio 2002), mentre gli altri 2 erano della serie AA1 (data di emissione: 9 gennaio 2001). Questo risparmiatore ha quindi chiesto di essere rimborsato sui quattro buoni in quanto sui titoli non era indicato il termine di prescrizione e perché, quando aveva sottoscritto i buoni, non aveva ricevuto il relativo foglio informativo. In breve, non era stato messo al corrente della prescrizione dei buoni e soprattutto della durata della stessa. Il risparmiatore aveva così sporto reclamo nei confronti di Poste Italiane che, ovviamente, aveva rigettato.
Le motivazioni di Poste Italiane
I buoni fruttiferi della serie AA1 e della serie AA3 furono istituiti con decreti del MEF nel dicembre 2000 e nell’ottobre 2001 e proprio su decreti era indicato che i titoli della serie AA1 venissero liquidati alla fine del 7° anno dopo quello di sottoscrizione. Inoltre Poste aveva precisato che al momento dell’emissione non era prevista l’apposizione di un’etichetta in merito ai tempi di prescrizione e la scadenza dei buoni, perché il termine di questo tipo di Bfp non rientrava nel novero delle caratteristiche che andavano indicate sui titoli. Anche i tempi di prescrizione, infatti, erano precisati nel testo del DM: 10 anni dalla scadenza, considerando che il titolo della serie AA1 sarebbe durato 6 anni e quello della serie AA3 sarebbe durato 7 anni. Resa nota la scadenza e intervenuta la prescrizione, pubblicata sul foglio informativo relativo, Poste aveva addotto questi motivi come base del respingimento del reclamo da parte del risparmiatore.
Buoni fruttiferi AA3 rimborsati: ecco perché
Decisione opposta quella del Collegio di Milano dell’ABF, che ha notato come sui Buoni fruttiferi della serie AA3 non vi fosse lo specifico timbro, ma una scritta a penna. Inoltre, visto che la scadenza dei titoli non riguardava quella alla data di emissione, ma quella della scadenza dei titoli, il risparmiatore ha considerato la scadenza come il termine dell’anno solare, e non il giorno dopo quello della scadenza dei buoni, ovvero dal giorno in cui i titoli hanno iniziato a essere infruttiferi. Il ricorso sarebbe quindi stato presentato in tempo. Nulla da fare, invece, per i buoni della serie AA1, poiché il ricorso è stato presentato dopo il termine di prescrizione.
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