Poste Italiane: buoni fruttiferi postali prescritti, rimborso al risparmiatore

Pubblicato il 15 Aprile 2020 alle 10:53 Autore: Daniele Sforza

Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane prescritti? Al risparmiatore spetta un rimborso, ma ovviamente non sempre: ecco cosa sapere a riguardo.

Poste Italiane buoni fruttiferi postali prescritti
Poste Italiane: buoni fruttiferi postali prescritti, rimborso al risparmiatore

Lo scorso 6 aprile 2020, sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario, sono state pubblicate alcune decisioni riguardanti i buoni fruttiferi postali di Poste Italiane, e in particolar modo i Bfp AA3 prescritti, per i quali l’ABF ha stabilito un rimborso legittimo nei confronti del risparmiatore. Come è ben noto, infatti, i buoni fruttiferi postali si prescrivono dopo 10 anni a decorrere dalla scadenza. Il giorno dopo la scadenza diventano infruttiferi, quindi non generano più rendimento. Mentre 10 anni dopo si prescrivono e pertanto il rimborso non spetta più al titolare. Ma allora perché è stato deciso per il rimborso in questo particolare caso pubblicato sul sito dell’ABF? Andiamo a scoprirlo.

Buoni fruttiferi di Poste Italiane AA1 e AA3: il caso

Il caso specifico ha come protagonista un risparmiatore titolare cointestatario di quattro buoni fruttiferi postali: di questi due erano della serie AA3 (data di emissione: 5 febbraio 2002), mentre gli altri 2 erano della serie AA1 (data di emissione: 9 gennaio 2001). Questo risparmiatore ha quindi chiesto di essere rimborsato sui quattro buoni in quanto sui titoli non era indicato il termine di prescrizione e perché, quando aveva sottoscritto i buoni, non aveva ricevuto il relativo foglio informativo. In breve, non era stato messo al corrente della prescrizione dei buoni e soprattutto della durata della stessa. Il risparmiatore aveva così sporto reclamo nei confronti di Poste Italiane che, ovviamente, aveva rigettato.

Le motivazioni di Poste Italiane

I buoni fruttiferi della serie AA1 e della serie AA3 furono istituiti con decreti del MEF nel dicembre 2000 e nell’ottobre 2001 e proprio su decreti era indicato che i titoli della serie AA1 venissero liquidati alla fine del 7° anno dopo quello di sottoscrizione. Inoltre Poste aveva precisato che al momento dell’emissione non era prevista l’apposizione di un’etichetta in merito ai tempi di prescrizione e la scadenza dei buoni, perché il termine di questo tipo di Bfp non rientrava nel novero delle caratteristiche che andavano indicate sui titoli. Anche i tempi di prescrizione, infatti, erano precisati nel testo del DM: 10 anni dalla scadenza, considerando che il titolo della serie AA1 sarebbe durato 6 anni e quello della serie AA3 sarebbe durato 7 anni. Resa nota la scadenza e intervenuta la prescrizione, pubblicata sul foglio informativo relativo, Poste aveva addotto questi motivi come base del respingimento del reclamo da parte del risparmiatore.

Buoni fruttiferi AA3 rimborsati: ecco perché

Decisione opposta quella del Collegio di Milano dell’ABF, che ha notato come sui Buoni fruttiferi della serie AA3 non vi fosse lo specifico timbro, ma una scritta a penna. Inoltre, visto che la scadenza dei titoli non riguardava quella alla data di emissione, ma quella della scadenza dei titoli, il risparmiatore ha considerato la scadenza come il termine dell’anno solare, e non il giorno dopo quello della scadenza dei buoni, ovvero dal giorno in cui i titoli hanno iniziato a essere infruttiferi. Il ricorso sarebbe quindi stato presentato in tempo. Nulla da fare, invece, per i buoni della serie AA1, poiché il ricorso è stato presentato dopo il termine di prescrizione.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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