I percettori della pensione e del reddito di cittadinanza sono tenuti a rispettare alcuni obblighi precisi finalizzati alla fruizione di questo beneficio. Tali adempimenti riguardano in prevalenza le variazioni relative al nucleo familiare, all’attività lavorativa, alla situazione patrimoniale nel suo complesso, immobiliare e mobiliare. Tuttavia, vista la straordinaria emergenza che il Paese sta vivendo, l’isolamento domiciliare e (per molti) la situazione di incertezza professionale nel futuro più o meno vicino, si è deciso per una sospensione degli obblighi di comunicazione.
Reddito di cittadinanza: obblighi sospesi, ecco le date
La sospensione è stabilita dal Decreto Cura Italia, con partenza a decorrere dal 23 febbraio 2020, mentre il termine cadrà il 1° giugno 2020. Questo significa che a partire dal 2 giugno riprenderà l’obbligo di effettuare comunicazioni relative alle eventuali variazioni intervenute nel nucleo familiare, nell’attività lavorativa e nella condizione patrimoniale. La sospensione riguarda i termini di decadenza riguardanti le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail. L’Istituto di previdenza ha precisato inoltre che la sospensione riguarda i termini perentori inerenti le comunicazioni in capo ai titolari di Reddito di Inclusione, che con il reddito di cittadinanza condivide la natura di misura di contrasto alla povertà.
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Reddito di cittadinanza: quando comunicare le variazioni
Si ricorda che le variazioni che abbiamo citato in precedenza a regime devono essere comunicate entro due mesi dall’intervenuta variazione. Lo stesso vale per quanto accaduto nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020, solo che ora i due mesi slitteranno a entro due mesi dal primo giugno. Se è avvenuta una variazione nel mese di marzo o aprile, ad esempio, il percettore del RdC avrà tempo fino al 1° agosto per effettuare la relativa comunicazione. Resta inteso che per le variazioni intervenute prima del 23 febbraio 2020, “il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe”.
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Sospeso anche l’adempimento legato alla comunicazione di eventuale attività lavorativa iniziata in corso di erogazione del reddito da parte di un componente del nucleo familiare beneficiario. Per quanto riguarda le attività di lavoro autonomo avviate durante il primo trimestre solare 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, solitamente da effettuarsi dopo 15 giorni dalla conclusione del trimestre solare, “decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma”. Lo stesso slittamento sarà applicato alle comunicazioni sulle variazioni patrimoniali.
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