Codice della Strada: quando e come si può denunciare una persona?
Codice della Strada: che fare se si nota un automobilista mentre compie una violazione del CdS? E’ possibile denunciare formalmente o soltanto “segnalare”?
Capita a tutti di notare qualcuno che, alla guida di un mezzo a motore, viola una regola del Codice della Strada: ad esempio, procede spedito la sua marcia nonostante il semaforo rosso oppure effettua un sorpasso dove non consentito. In queste circostanze, ci si potrebbe domandare se è ammissibile che un pedone o un altro guidatore possa formalmente denunciare l’infrazione, di sua spontanea volontà, a chi di dovere, affinché si proceda con la contestazione della trasgressione al CdS ed alla conseguente multa stradale. Facciamo il punto e vediamo di capire se tale denuncia è davvero consentita dalla legge.
Codice della Strada e denuncia di infrazioni: è possibile?
Abbiamo già parlato più volte delle denunce, ma qui vogliamo farlo con riferimento alle trasgressioni del Codice della Strada, effettuate da qualcun’altro. Ebbene, ricordiamo che la denuncia è quell’atto avente rilievo giuridico, per cui un cittadino segnala alla Procura della Repubblica o alle forze dell’ordine che è stato commesso un illecito penale, ovvero che ha fondate ragioni per ritenere che sia stato commesso. Tale reato denunciabile è procedibile d’ufficio: in altre parole, lo Stato è il soggetto per primo ad essere interessato a sottoporre a giudizio penale il possibile colpevole, in quanto si tratta di un reato avente connotati di allarme sociale. La denuncia peraltro non va confusa con la querela (clicca qui per la differenza tra denuncia e querela), ma ha tuttavia in comune con essa il fatto che viene comunque segnalato un illecito penale (pur meno grave nel caso della querela).
Data questa impostazione della legge penale italiana, possiamo dedurne che non è tecnicamente possibile che una terza persona, che abbia assistito alla violazione del Codice della Strada, possa arbitrariamente fare formale denuncia (o querela), trattandosi – in queste circostanze – di violazioni amministrative e non penali, cui corrispondono sanzioni amministrative, appunto le multe stradali.
Piuttosto, è più opportuno parlare di mera “segnalazione”, che il terzo può fare al vigile o carabiniere, che si trovi nelle vicinanze del luogo in cui è stata commessa l’infrazione del Codice della Strada. Non trattandosi di denuncia, ma di semplice attività informativa di quanto successo nelle vicinanze, le forze dell’ordine non sono obbligate ad intervenire per emettere la multa stradale, a meno che non sia in gioco un concreto pregiudizio dei diritti individuali di un persona. Tipico il caso di un passante che segnala una macchina posteggiata un un’area riservata al posteggio disabili. Pertanto, in mancanza di questo pregiudizio, carabinieri e polizia sono liberi di intervenire o meno, trattandosi di mera “segnalazione informale” e non di formale denuncia.
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