Abbiamo già parlato più volte dei concetti di “residenza” e di “domicilio”, e di come si differenziano tra loro (clicca qui per la differenza tra i due termini e per non confonderli). Di seguito vogliamo affrontare e risolvere una questione pratica legata ad essi: si può effettuare il cambio residenza senza il domicilio? ovvero, è possibile trasferire o spostare la residenza, mantenendo però nello stesso luogo il domicilio? Facciamo chiarezza.
Cambio residenza e domicilio invariato: si può?
In sintesi richiamiamo i significati di residenza e domicilio, al fine di rispondere in modo preciso al quesito, di cui sopra, sul cambio residenza. L’art. 43 del Codice Civile (“Domicilio e residenza”) dà la definizione dei due concetti citati: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale“. Pertanto il domicilio può essere rappresentato dal luogo in cui un libero professionista ha fissato la sede dello studio in cui svolge la sua attività. Pensiamo ad un avvocato, ad un commercialista o ad un dottore. La residenza, invece, è data dal luogo in cui una persona ha la cosiddetta “dimora abituale”, e si caratterizza per due fattori:
- psicologico: la volontà del soggetto di dimorare in un certo luogo con stabilità e continuità nel tempo;
- materiale: la stabilità della dimora.
Solo in caso di soggiorno stabile e duraturo nell’anno, si potrà parlare di residenza; se si tratta di seconda casa per le vacanze – usata qualche settimana solo d’estate – non si potrà certamente parlare di residenza o di cambio residenza.
È chiaro che domicilio e residenza sono concetti diversi, ma possono coincidere. Infatti, l’art. 44 del Codice Civile (“Trasferimento della residenza e del domicilio”) prevede che: “Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza“. È frequente infatti che il lavoratore in smart-working oppure con uno spazio adibito a studio, nella propria abitazione, sia domiciliato nello stesso luogo della residenza. Ed è evidente la convenienza pratica di tale situazione: in queste circostanze saranno comunicate nello stesso luogo, tutte le bollette dei consumi come gas, energia elettrica e riscaldamento, e tutti i documenti attinenti all’attività professionale.
Concludendo – com’è facile intuire – la legge vigente consente di effettuare il solo cambio residenza e non di domicilio. Pertanto, sarà ben possibile – e ciò avviene con una certa frequenza – che un soggetto trasferisca la sua abitazione principale (residenza) in un altro Comune (magari perché gradisce particolarmente il clima o l’ambiente pulito o poco inquinato di quel luogo), lasciando però identico il domicilio, ovvero nello stesso luogo in cui era prima (ad es. lo studio medico o legale in cui lavora, situato in una grande città con molto traffico). In altre parole, spostare la residenza con il cambio non significa spostare in automatico anche il domicilio, e la scelta di spostare solo la prima e non anche il secondo è dettata da ragioni puramente pratiche e discrezionali.
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