Come firmare un documento e va messo prima il nome o il cognome?
Come firmare un atto o un documento avente rilievo per il diritto: quali regole seguire e che cosa dice il Codice Civile a riguardo.
È sempre conveniente ricordare che la firma può avere, e molto spesso ha, implicazioni giuridiche non di poco conto. Firmare o sottoscrivere, ad esempio, un modulo, un contratto di mutuo o un testamento è infatti step fondamentale affinché tale modulo, contratto o testamento possa produrre effetti nel tempo e possa quindi impegnare coloro che li hanno posti in essere. Vediamo allora di seguito come firmare un documento: va messo prima il nome o il cognome oppure il contrario? Facciamo chiarezza.
Come firmare un documento? L’art. 6 Codice Civile
Tante volte non si presta molta attenzione al momento della firma di un documento: magari pensando ad altro, si appone la propria firma facendo uno scarabocchio e quindi dimenticando di fare una firma “leggibile”, sia per quanto riguarda il nome, sia per quanto riguarda il cognome.
Sgomberiamo subito il campo da possibili dubbi: il legislatore non ha previsto alcuna norma ad hoc relativa al “come firmare”; ovvero non è possibile rintracciare alcuna disposizione civilistica che affermi che bisogna sottoscrivere un documento apponendo prima il nome e poi il cognome, oppure viceversa. Infatti – se ci facciamo caso – in tutte le circostanze in cui una qualche norma impone di firmare un documento avente valore legale, è menzionata genericamente la “firma” del documento, ovvero i dati anagrafici del soggetto, per com’è appunto registrato presso l’Anagrafe. Ne consegue che per firmarsi, non potranno essere utilizzati diminutivi o soprannomi, anche se il soggetto che firma è comunemente noto con essi. Pertanto, prima il nome e poi il cognome?
Ebbene, per trovare una risposta, è necessario fare riferimento alla prassi comunemente valevole nei rapporti di natura civilistica: ovvero, i documenti sono firmati – per consuetudine – anteponendo il nome al cognome. D’altra parte ciò si può intuire dall’art. 6 del Codice Civile che menziona espressamente il diritto al nome, pur non facendo riferimento esplicito alla firma: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicate“. In tale articolo è infatti prima indicato il prenome (ovvero il nome) e poi il cognome.
Ci sono rischi di annullamento dell’atto?
In ogni caso, va rimarcato che colui che firma, non rischia l’annullamento dell’atto per motivi legati alla disposizione di nome-cognome: infatti, secondo le norme vigenti, se è vero che la prassi vuole prima il nome e poi il cognome, è altrettanto consentito l’opposto. Piuttosto conta che la firma sia attribuibile alla persona cui l’atto fa riferimento.
Analogamente, le norme civilistiche non specificano come firmare dal punto di vista della chiarezza della firma. Insomma non ci dicono se la firma deve essere sempre leggibile oppure se basta un banale segno distintivo o uno scarabocchio (sebbene per poter collegare la firma alla persona cui l’atto fa riferimento, sia ovviamente auspicabile sottoscrivere in modo leggibile a tutti).
Va tuttavia ricordato che, fino al secondo dopoguerra, ovvero fino agli anni ’40, in Italia fu diffusa la prassi per la quale quando una persona si presentava innanzi ad un pubblico ufficiale, oppure ad un colloquio di lavoro, apponeva o dichiarava prima il cognome e poi il nome. Prassi appunto superata con l’inizio degli anni ’50 e il Codice Civile che oggi conosciamo.
Concludendo, come firmare? ovvero qual è il metodo più opportuno per farlo, onde evitare possibili contestazioni e problematiche di vario tipo? Ebbene la firma di documenti amministrativi ed atti pubblici va possibilmente apposta in modo leggibile, sia che venga indicato prima il nome, sia che venga indicato prima il cognome. Diversamente, negli atti privati si può firmare in modo più “libero”, anche con un segno distintivo o una sigla, a patto che sia lo stesso segno solitamente usato dal soggetto. Non dimentichiamo mai infatti che la finalità basilare della firma è sempre quella di poter ricollegare un atto al suo sottoscrittore, tramite il riconoscimento della grafia, svolto eventualmente da un perito grafologo.
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