La causa di forza maggiore è un concetto giuridico di larghissima applicazione pratica e che trova menzione sia nel diritto civile, sia nel diritto penale (nello specifico, all’art. 45 c.p. è una causa di esclusione della colpevolezza per un fatto che altrimenti costituirebbe reato). Ecco allora che cos’è e come funziona, anche in considerazione della frequenza con cui compare nelle notizie e nei fatti di cronaca: in particolare, concentriamoci su come incide nel concreto dei rapporti civilistici tra privati. È importante fare luce su ciò, in quanto tale causa di forza maggiore può esonerare il debitore dalla responsabilità verso il creditore. Facciamo chiarezza.
Causa di forza maggiore: di che si tratta? l’art. 1218 c.c.
I rapporti di credito-debito prevedono che all’obbligazione del creditore si contrapponga il diritto di credito. Norma essenziale in merito è l’art. 1218 del Codice Civile (“Responsabilità del debitore”), di cui per completezza riportiamo di seguito il testo: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“. Tale impossibilità della prestazione prende appunto il nome di “causa di forza maggiore“. La forza maggiore può in concreto intendersi come una forza irresistibile, di origine umana o proveniente dalla natura (ad esempio un provvedimento della pubblica autorità, una tempesta o anche una rapina).
Parafrasando l’articolo citato, il debitore che non rispetta quanto previsto nei confronti del creditore e quindi non fa fronte all’obbligazione civilistica, è tenuto sempre a risarcire i danni al creditore o ai creditore, salvo che l’inadempimento o il ritardo nello svolgimento della prestazione siano legati a due fattori che debbono concorrere:
- la prestazione diviene oggettivamente impossibile da svolgere, dopo la data di conclusione del contratto da cui sorge il rapporto di credito-debito;
- la causa di tale sopraggiunta impossibilità deve essere non imputabile, in alcun modo, al debitore.
Che succede in concreto, dal punto di vista civilistico, laddove sussistano entrambi i presupposti e quindi la causa di forza maggiore? Ebbene, in tali circostanze, l’obbligazione ovvero il debito a carico del debitore, di fatto, si estingue e, conseguentemente, quest’ultimo viene esonerato dal qualsiasi tipo di responsabilità, non dovendo altresì indennizzare, ristorare o risarcire il creditore per quanto accaduto. È chiaro però che quanto indicato va dimostrato, ovvero il debitore – in una eventuale causa in tribunale – dovrà provare di essere esente da colpe.
Un esempio di causa forza maggiore potrebbe essere un evento naturale come un terremoto o un violentissimo temporale che distrugge l’attività artigianale o commerciale del debitore e lo costringe a non poter onorare l’obbligazione verso il creditore; viceversa non può esserlo un momento di crisi del mercato o un un possibile fallimento dell’attività del debitore.
Alcuni risvolti pratici in giudizio
È chiaro che il debitore deve riuscire a provare al giudice, in ipotesi causa contro il creditore, la sussistenza di entrambi i fattori che integrano la causa di forza maggiore. L’oggettiva impossibilità sarà dimostrata laddove si riesca a palesare in tribunale, che si è verificato un evento a causa del quale nessuna persona potrebbe più compiere quella particolare prestazione che estinguerebbe il debito.
Non è finita qui. Oltre a provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, sarà necessario anche dimostrare che l’evento in oggetto non è in alcun modo riconducibile o imputabile al debitore. In altre parole, il soggetto tenuto alla prestazione deve riuscire a chiarire che, comunque, non avrebbe potuto prevedere né evitare l’evento che ha impedito di fatto la prestazione. È chiaro che fornire tale prova è, talvolta, operazione assai ardua.
Concludendo, vediamo nitidamente come il Codice Civile concede un margine di esonero di responsabilità a favore del debitore in caso di inadempimento o ritardo nella prestazione, ma soltanto entro precisi e tassativi limiti che vanno rispettati.
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