La prova di pagamento talvolta è essenziale. Pensiamo alle compravendite e al fatto che l’uso delle banconote, oggigiorno, è ancora molto frequente, almeno in Italia. Ebbene, può certamente succedere che il debitore, ovvero colui che ha appena saldato il debito, effettuando il pagamento, dimentichi di domandare e ottenere una quietanza (qui il fac-simile), oppure perda lo scontrino che attesta il versamento compiuto. Il punto è allora il seguente: come fa il debitore a dare la prova di pagamento, laddove manchino i documenti appena citati? vi sono altri strumenti idonei a conseguire lo stesso risultato? Facciamo chiarezza.
Prova di pagamento: di che si tratta?
Come accennato, riuscire a dimostrare di aver pagato il proprio debito verso il creditore, potrebbe non essere così agevole. Le contestazioni potrebbero essere infatti dietro l’angolo e un creditore disonesto potrebbe sostenere che, invece, il debito non è mai stato saldato. È essenziale infatti che il pagamento resti, in qualche modo, “registrato” in un documento scritto, il quale può essere appunto una quietanza, una ricevuta o uno scontrino. La prova di pagamento ovvero dell’estinzione del debito, in mancanza di documentazione comprovante tale estinzione, potrebbe tuttavia essere raggiunta mediante una testimonianza o più testimonianze. C’è da rimarcare però che il Codice Civile impedisce di fare affidamento a testimoni, che corroborino la tesi dell’avvenuto pagamento, laddove il contratto – da cui è sorto il debito – superi il valore di 2,58 euro. Ciò a meno che il magistrato designato, considerate natura della prestazione, qualità delle parti in giudizio e usi, decida invece per l’ammissione e l’audizione in aula dei testimoni. È chiaro che tuttavia per importi molto alti, sarà ben auspicabile che il debitore si faccia lasciare una ricevuta, a sua tutela, a meno che non si tratti di prestazione di lavoro in nero.
Dovrebbe essere chiaro allora che la prova di pagamento è il solo strumento idoneo a provare l’avvenuta estinzione del debito e a liberare il debitore da ogni pretesa (anche quelle illegittime ed infondate) del creditore.
La chat come prova? è possibile?
In questo quadro, la tecnologia e i moderni mezzi di comunicazione possono però dare una mano al debitore che vuole dare prova di pagamento. Infatti, i rapporti commerciali di debito-credito possono avere nelle chat di Whatsapp oppure nelle e-mail o negli sms, un rapido strumento di comunicazione. Diventa allora interessante farsi la seguente domanda: è davvero possibile utilizzare una chat privata, ovvero dei messaggi inviati online, per provare l’effettiva consegna del denaro, con estinzione del debito?
Si tratta di una questione su cui non è ancora possibile trovare risposta in una qualche norma di legge, dato che sullo specifico punto, per il momento non ve ne sono. Tuttavia, vi sono stati diversi pareri favorevoli da parte della giurisprudenza, ed in particolare dalla Corte di Cassazione. In via ipotetica, vi sono insomma quanto meno gli estremi per poter portare in giudizio un qualsiasi elemento informatico, che possa avere un valore di prova, e tra tali elementi, ben possono trovare spazio le chat virtuali, ad esempio, tra venditore ed acquirente di un certo bene, oppure tra proprietario di un immobile ed affittuario. In altre parole, la legge non vieta al debitore di portare in tribunale i documenti stampati (stampa di screenshot) di tutte le chat virtuali dello smartphone, che ritenga opportune: sarà poi però il giudice competente a valutare l’effettiva prova di pagamento.
Ma come portare efficacemente in causa le chat virtuali, in modo che il giudice possa eventualmente tenerne conto? Con uno dei seguenti due metodi:
- interrogatorio formale della controparte sui contenuti di tale chat tra creditore e debitore, da domandarsi in tribunale. La controparte onde evitare possibile querele per aver affermato il falso, farà bene a raccontare gli esatti contenuti della chat virtuale;
- assistenza del notaio, a cui chiedere di attestare data e conformità della stampa degli screenshot (da immettere nel fascicolo di parte), rispetto all’originale. Tale pubblico ufficiale convaliderà insomma la corrispondenza di quanto si vuol far valere in causa, rispetto al dato reale. Ma l’originale va a lui reso visibile.
Concludendo, vediamo come oggigiorno la tecnologia può venire incontro al debitore, facilitando l’ottenimento della prova del pagamento. Tuttavia, quanto prodotto in giudizio dal debitore, per dimostrare l’avvenuta estinzione del debito, sarà sempre sottoposto all’attento vaglio e al prudente apprezzamento del magistrato designato per decidere la causa.
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