Quando uscire dal proprio Comune, prima della fase 2, senza rischi: i casi

Pubblicato il 27 Aprile 2020 alle 16:45 Autore: Claudio Garau

Fase 2 in arrivo a maggio: quali sono al momento i divieti agli spostamenti e quali le deroghe giustificate? Ecco un elenco di possiibli situazioni

Quando uscire dal proprio Comune, prima della fase 2, senza rischi i casi
Quando uscire dal proprio Comune, prima della fase 2, senza rischi: i casi

Il giorno 26 aprile, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anticipato quelli che saranno i contenuti del nuovo Dpcm per la fase 2, ricordando tuttavia che cautela e distanziamento sociale dovranno comunque continuare ad essere le linee guida, anche nelle prossime settimane, le quali vedranno la riapertura delle attività di diversi settori strategici per il nostro paese. Ma nel frattempo, e prima che arrivi la fatidica data del 4 maggio, come ci si può spostare sul territorio? ovvero, entro quali limiti e motivazioni è consentito farlo? Facciamo il punto.

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Fase 2: le restrizioni e i dubbi dei cittadini prima del 4 maggio

In questo periodo pre fase 2, molto si è discusso su quelle che sono tutte le circostanze pratiche, che giustificano la circolazione e gli spostamenti nel proprio Comune e fuori da esso, nonostante le restrizioni per frenare il diffondersi dell’epidemia Covid-19. Ed ovviamente non sono mancate le sanzioni nei confronti delle persone controllate, le quali, secondo i dati del Viminale, sono state finora più di 10 milioni in tutta Italia. Infatti, per poter circolare per strada senza rischi di commettere infrazioni alle norme emergenziali, bisogna segnalare validi motivi di spostamento, alle forze dell’ordine che eseguono le verifiche sulle strade del proprio Comune o all’interno delle stazioni ferroviarie. Nella fase 2 avremo, presumibilmente, “maglie” più larghe e minori restrizioni alla circolazione di persone ed automobilisti, ma ancora bisognerà aspettare qualche giorno. Nel frattempo ci si chiede come spostarci senza pericoli di essere multati, ovvero come poter derogare al principio del “io resto a casa” in ipotesi di uscita giustificata da motivi di salute, di lavoro o cause di urgenza e necessità. Ovvero ci si domanda come tradurre le generali espressioni linguistiche, adottate nei Dpcm di queste settimane, in specifici comportamenti e gesti quotidiani, sempre rispettosi del dettato normativo.

I dubbi in questo periodo pre fase 2 non sono infatti mancati, e molti cittadini si chiedono se davvero è possibile uscire dal proprio Comune di residenza, ed entro quali limiti per non essere multati. Non bisogna inoltre dimenticare che il proprio Comune o la propria Regione potrebbero adottare, o hanno già adottato, provvedimenti e ordinanze che, pur in conformità a quanto deciso dal Governo, risultano essere ancora più restrittive e mirate a garantire la tutela della salute individuale e collettiva.

Uscire senza rischi: ecco i casi concreti

Facciamo allora una rapida rassegna dei casi pratici (qui il link alle FAQ del Governo) per i quali, il cittadino che esce di casa, ha comunque un valido motivo che sorregge il suo spostamento e quindi – anche in caso di controllo e verifiche successive ed incrociate da parte delle forze dell’ordine – di fatto non rischia nulla, anche prima della fase 2:

  • visite mediche fuori dal Comune di residenza: chiariamo subito che tali visite continuano ad essere possibili. Se si tratta di esami, visite, accertamenti ed analisi già prenotate, non ci sono dubbi: se per raggiungere il proprio medico, è necessario spostarsi in un altro Comune, ciò è ammesso. Sarà agevole rendere nota la cosa agli addetti ai controlli per strada anche in pre fase 2, producendo la documentazione medica che si ha con sè. Sempre motivi di salute giustificheranno lo spostamento in altro Comune, anche per chi assiste un genitore o familiare molto anziano e che ha bisogno di supporto: dovrà però essere provabile che non ci sono altre persone più vicine a sostenerlo e le che le sue condizioni di salute necessitano la presenza di qualcuno;
  • i casi di necessità, menzionati dal Dpcm, hanno lasciato diversi dubbi a molte persone. Cerchiamo di chiarirli. Per esempio, è possibile fare acquisti di cibo o comprare medicinali in un Comune diverso da quello di residenza (possibilmente confinante), ma solo se il proprio Comune di residenza o domicilio non ha i punti vendita idonei a quanto ricercato, o sia sprovvisto di quei generi di prima necessità, che è invece possibile comprare altrove (così infatti ha precisato il Viminale in una nota aggiuntiva);
  • per quanto riguarda i proprietari di seconde case, com’è noto, non è possibile raggiungere la villa in campagna o la casa al mare, in questo periodo, a meno che non vi siano ragioni di urgenza che giustifichino un viaggio improvviso nella proprietà, magari fuori Regione (ad esempio un furto o il crollo di un muro o di un tetto). Tuttavia, in caso di controlli, dovrà sempre essere dimostrabile la “congruenza” del tragitto e le ragioni oggettive di urgenza;
  • anche i genitori separati o divorziati possono spostarsi, in un altro Comune, per vedere i figli affidati all’altro genitore, come abbiamo spiegato qui;
  • i lavoratori che svolgono le loro mansioni fuori dal Comune di residenza sono liberi di uscire di casa, per andare al lavoro. Tuttavia, dovranno essere in grado di dimostrare la sussistenza delle “comprovate esigenze lavorative” di cui al Dpcm, in caso di controlli. Pertanto, l’interessato dovrà dimostrare che di fatto si è spostato per lavoro, e che il tragitto compiuto è proprio quello che collega la propria residenza al luogo di lavoro, e viceversa. In altre parole, il fermato per il controllo dovrà trovarsi in linea con il più breve tragitto ufficio o negozio – abitazione e abitazione – ufficio o negozio, secondo orari compatibili con quelli di lavoro. Sarebbe altresì preferibile farsi rilasciare, dal proprio datore di lavoro, un’attestazione che certifichi il lavoro svolto e gli orari, in modo da velocizzare le verifiche. Tale ulteriore documento è utile in special modo a chi lavora con compiti di sorveglianza e sicurezza presso aziende o industrie al momento chiuse per i noti divieti. Infatti, per le aziende chiuse l’entrata nei luoghi aziendali del personale della sicurezza, manutenzione, pulizia o sorveglianza è consentito soltanto previa comunicazione del titolare dell’azienda al Prefetto competente. Conclusioni non dissimili per i liberi professionisti o gli artigiani: dovranno sempre essere in condizione di dimostrare che il viaggio, anche fuori dal proprio Comune, è dovuto al mero raggiungimento del luogo di lavoro (ad es. studio legale). Deve esserci insomma una congruenza tra orari di lavoro, orari di viaggio e percorso fatto;
  • in caso in cui un privato cittadino voglia concludere particolari affari, trattative commerciali o ottenere pagamenti per crediti vantati, sarà doveroso avvalersi delle modalità online, ove possibile; è negato infatti di poter recarsi sul posto per concludere l’affare o il contratto, magari in altro Comune, se non – come detto – per comprovate ragioni lavorative. Auspicabile insomma servirsi di internet, effettuando pagamenti sul web o stipulando contratti in videoconferenza.

Concludendo, per quanto riguarda i lavoratori o gli studenti universitari fuori sede, essi debbono per il momento restare nella città sede del lavoro o degli studi, continuando a rispettare le restrizioni previste, senza poter fare libero ritorno a casa. Unica deroga è l’urgenza comprovata (ad es. assistere un familiare) oppure le note ragioni di salute o di lavoro. Tuttavia, anche da questo ultimo punto di vista, potrebbero esserci novità a partire da maggio con la fase 2.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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