Spostamenti tra regioni: fase 2, ecco quando sono consentiti e a chi
Fase 2: spostamenti tra regioni ancora vietati se non per comprovate esigenze lavorative o per necessità urgenti riguardanti prevalentemente la salute
Dal 4 maggio comincia la Fase 2 dell’emergenza coronavirus, saranno consentite le visite ai parenti, evitando comunque gli assembramenti; spostamenti tra regioni ancora vietati se non per comprovate esigenze lavorative o per necessità urgenti riguardanti la salute.
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Spostamenti tra regioni: restano vietati a meno di particolari urgenze
Dal 4 maggio 2020 comincia la Fase 2, la strada scelta dal governo è ancora una volta quella della prudenza anche per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni. Infatti, fino al 17 maggio, scadenza prevista per le norme contenute nel nuovo Dpcm, come durante il lockdown, saranno consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (in pratica, motivi di salute). D’altra parte, sarà consentito fare visita ai congiunti ma nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento. Detto ciò, permane il divieto a tutte le persone fisiche, dunque è prevista una deroga per le imprese, di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto sia pubblici che privati in una regione diversa da quella in cui attualmente si trovano tranne che comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e necessità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o luogo di residenza.
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I dubbi sulla “ragionevolezza” delle restrizioni
Molti si chiedono quale sia l’utilità di mantenere il divieto di spostamenti tra regioni se di fatto è possibile percorrere centinaia di chilometri nella propria regione ma non sconfinare di qualche decina, magari raggiungendo una zona “di riferimento” per il proprio territorio (i messinesi hanno sicuramente un rapporto più stretto con Reggio Calabria che con Agrigento, anche se entrambe le città si trovano in Sicilia). La questione non è solo pratica ma in qualche modo pone anche un problema costituzionale: alcuni giuristi evidenziano che potrebbe mancare a tale misura il requisito della “ragionevolezza”. Un tale divieto di spostamento può essere giustificato esclusivamente da elementi concreti di carattere sanitario, ricordano quindi i costituzionalisti.
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