Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane: condizioni rimborso sul retro
Buoni fruttiferi postali: nuova decisione della magistratura a favore di un risparmiatore che aveva fatto ricorso contro Poste Italiane
Buoni fruttiferi postali: nuova decisione della magistratura a favore di un risparmiatore che aveva fatto ricorso contro Poste Italiane. Chiedeva che gli fossero riconosciuti gli importi per come riportati sul retro del titolo.
Buoni fruttiferi postali: un’altra vittoria per i risparmiatori
Questa volta buone notizie per i risparmiatori che fanno ricorso contro Poste Italiane in merito a delle problematiche relative a buoni fruttiferi postali provengono da Bologna. Un tribunale felsineo, infatti, ha dato ragione al sottoscritto di un titolo che chiedeva gli fossero corrisposti gli importi per come riportati sul retro dello stesso. Nello specifico del caso in oggetto il risparmiatore aveva sottoscritto, in data 25 gennaio 1988, un buono dal valore di un milione di lire della serie Q/P.
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D’altra parte, come diverse volte ci si è trovati a raccontare, Poste aveva emesso il titolo utilizzando un modello che si riferiva alla serie P sul fronte ma sul quale l’appartenenza alla serie Q/P era stata precisata tramite l’apposizione di apposito timbro. Dunque, sul retro si precisavano i tassi e le scadenze entro cui sarebbero maturati: 8% fino al quinto anno, 9% dal sesto al decimo anno, del 10,50% dall’undicesimo anno al quindicesimo anno e, infine, del 12% dal sedicesimo al ventesimo anno. Nessuna precisazione del tasso di rendimento veniva precisata per il periodo compreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno.
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Pagare in base a quanto riportato sul retro del titolo
Visto che non era precisato alcunché a proposito dei rendimenti oltre il ventunesimo anno, Poste al momento di liquidare il buono ha applicato il tasso di rendimento del 12%, quello fissato per la serie Q, quindi non quello che era stampato sul retro dei buoni (per cui era stato utilizzato il modello della Serie P). In base a ciò, i giudici bolognesi non hanno potuto che riconoscere (qui la sentenza integrale) il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i rendimenti originariamente posti sul buono per l’ultima decade dell’investimento (quelli stabiliti per la Serie P, insomma) e non quelli fissati per la serie precedente.
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