Decreto fase 2: treno fermo se passeggero sta male. Le novità

Pubblicato il 29 Aprile 2020 alle 09:47 Autore: Claudio Garau

Decreto fase 2: che cosa succede se sul convoglio ferroviario, il personale di bordo o i passeggeri trovano una persona con sospetto Covid-19?

coronavirus covid-19 decreto fase 2 treno Passeggero in aereo fotografato di spalle
Decreto fase 2: treno fermo se passeggero sta male. Le novità

Decreto fase 2: treno fermo se passeggero sta male. Le novità

Importanti novità anche per i trasporti su rotaia, a seguito della stesura del decreto fase 2. Infatti, tale provvedimento ammette la ripartenza, graduale e in condizioni di sicurezza, dei trasporti pubblici. Ma lo fa, appunto, con estrema cautela: i viaggi sui mezzi pubblici, e soprattutto in treno, potrebbero subire lo stop se nel convoglio viene individuata una persona che sta male e con sintomi riconducibili al Covid-19. Vediamo allora più da vicino che cosa c’è da sapere in ambito trasporti ferroviari e coronavirus, in modo che i tantissimi pendolari sparsi sul territorio siano informati sulle ultime novità normative.

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Decreto fase 2 e viaggi in treno: che succede in caso di emergenza sanitaria a bordo?

Negli allegati al Decreto è possibile trovare scritto che se a bordo dei convogli ferroviari, viene individuato almeno un passeggero che ha “sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19“, ovvero “tosse, rinite, febbre, congiuntivite”, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente allertate, presumibilmente dal personale del treno e/o dagli altri passeggeri. E, a seguito di un’accurata “valutazione sulle condizioni di salute del passeggero”, le citate autorità potranno decidere anche di “fermare il treno per procedere ad un intervento”.

Sempre secondo il protocollo allegato al decreto fase 2 del 26 aprile, è previsto che al passeggero sospettato di avere il coronavirus, è richiesto “di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l’isolamento di passeggeri o di personale di bordo”.

In un secondo tempo, l’impresa del settore ferroviario dovrà obbligatoriamente svolgere la “sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio“, ovvero prima di porlo in condizione di viaggiare di nuovo.

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Le nuove norme, allegate al decreto fase 2, dispongono altresì di non viaggiare con mezzi pubblici (bus, treni, tram, metropolitane), in caso di “infezioni respiratorie acute”, e spingono all’acquisto di biglietti in formato elettronico, ovvero online o con app apposita. Inoltre, raccomandano di viaggiare ad almeno un metro di distanza dagli altri passeggeri.

Concludendo, nell’ottica della maggior sicurezza sanitaria possibile, è previsto di “indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca”, di evitare di avvicinarsi al guidatore per domandargli informazioni e di “igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso”. Si tratta ovviamente di regole pratiche che dovrebbero consentire una adeguata gestione e controllo del rischio contagio, anche durante la fase 2.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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