Pensioni ultima ora – In passato abbiamo già parlato degli italiani che in pensione decidono di trasferirsi all’estero. Come rilevato in questo nostro articolo il Portogallo è una delle nazioni dove la media delle pensioni erogate agli italiani è tra le più alte rispetto agli altri Paesi. La media delle pensioni è pari a 2.719,99 euro.
Pensioni ultima ora, i pensionati italiani in Portogallo: regole e differenze
A seguito di una una sentenza della Corte di Giustizia europea è stata confermata la possibilità di regimi tributari diversi per i pensionati italiani trasferiti in Portogallo a seconda che siano ex dipendenti pubblici o lavoratori privati. Secondo quanto stabilito il regime tributario italiano risultante dalla convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni sui redditi non viola i princìpi di libera circolazione e di non discriminazione. E non è l’unico aspetto da tenere in considerazione. Perché per gli ex dipendenti pubblici italiani che vivono in Portogallo è necessario ottenere, oltre alla residenza, la cittadinanza portoghese. Mentre per gli ex lavoratori del settore privato, ora in pensione, è sufficiente la residenza.
La questione è stata posta, come riferito dall’agenzianova.com da due cittadini impiegati nella loro carriera nel settore pubblico che avendo trasferito dal 2015 la residenza in Portogallo hanno richiesto all’Inps l’importo lordo della loro pensione senza il prelievo d’imposta alla fonte da parte dell’Italia, così da poter usufruire della minore tassazione prevista in Portogallo.
Motivazioni della sentenza
Pensioni ultima ora – Una richiesta già a suo tempo respinta dall’Inps in quanto secondo l’interpretazione normativa dell’Istituto di Previdenza tale possibilità è da applicare solo ai cittadini italiani residenti in Portogallo pensionati del settore privato oppure agli ex lavoratori italiani del settore pubblico in possesso della cittadinanza portoghese.
“La Corte – spiega ancora agenzianova – ha ricordato la propria giurisprudenza, secondo cui gli Stati membri sono liberi, nel quadro di convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, di stabilire i criteri di ripartizione tra loro della competenza fiscale, e tali convenzioni non hanno lo scopo di garantire che l’imposta applicata in uno Stato non sia superiore a quella di un altro Stato. In tale contesto, gli Stati membri possono ripartire la competenza tributaria sulla base di criteri quali lo Stato pagatore o la cittadinanza. Ebbene, la disparità di trattamento che i due cittadini italiani lamentano di aver subito discende dalla ripartizione del potere impositivo tra l’Italia e il Portogallo nonché dalle disparità esistenti tra i regimi tributari di questi Stati membri. Per questo, non si può parlare di una discriminazione vietata”.
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