Il disconoscimento paternità non è così raro, se pensiamo alla varietà di casi pratici da cui può scaturire: può ben succedere – infatti – che un uomo scopra, dopo un po’ di tempo, di essere genitore di un bambino riconosciuto da un altro, oppure che una donna lasci credere al proprio marito o compagno di essere davvero il padre di un figlio avuto da una diversa relazione o che, ancora, un marito scelga di riconoscere come proprio un figlio non suo. Vediamo allora, più da vicino, come funziona il disconoscimento paternità, lo scopo e quando può esser fatto valere.
Disconoscimento paternità: il contesto di riferimento e la presunzione di paternità
Frequentemente non ogni cosa, nel rapporto di coppia, è trasparente e cristallina come dovrebbe essere: un uomo scopre di non essere il padre del bambino che accudisce, insieme alla madre, in ambito domestico. Ciò nonostante, la donna vuole che anche quest’uomo continui a contribuire al suo mantenimento. Tuttavia, egli non intende più osservare questo obbligo, che ritiene ormai decaduto. In queste circostanze, ed in tutte quelle in cui sorgano dubbi sull’effettivo legame biologico padre-figlio, è certamente possibile rivolgersi al proprio avvocato di fiducia per effettuare il formale disconoscimento paternità. Va però rimarcato che tale disconoscimento non è sempre libero, ma può essere compiuto soltanto entro confini e presupposti ben definiti che, se non più sussistenti, impediranno il disconoscimento. Tuttavia va anche ricordato che, in virtù della riforma della filiazione (legge n. 219 del 2012), oggi l’azione di disconoscimento paternità può essere esercitata con meno limitazioni che in passato.
Prima di affrontare nel dettaglio il disconoscimento di cui si tratta, dobbiamo ricordare che tale concetto si lega a quelli di presunzione di paternità e di concepimento, di cui agli artt. 231 e 232 del Codice Civile. Infatti, la legge italiana ha disposto due tipologie diverse di presunzione, per dare verifica che un figlio sia stato realmente concepito dal marito, in costanza di matrimonio. In particolare, la presunzione di paternità comporta che il marito è ritenuto padre del figlio concepito nel periodo di matrimonio, mentre in caso di presunzione di concepimento il figlio è sempre presunto concepito nel matrimonio, laddove sia stato messo al mondo nel lasso di tempo che va dai 180 giorni dalla celebrazione fino a 300 giorni dal giorno dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge, però, consente una sorta di escamotage alla rigidità della regola della presunzione: si tratta appunto del possibile disconoscimento paternità. Abbiamo quindi un’azione con la quale è possibile far accertare e dichiarare dal giudice incaricato, che tra un presunto padre e un presunto figlio nato nel periodo di matrimonio del primo con la madre non sussiste, in realtà, un rapporto biologico. Tipico e molto diffuso è il caso del marito che in secondo tempo – anche dopo diversi anni – scopre che il figlio che ha allevato, non è il suo. Dovrà allora provare che la moglie ha avuto il figlio da un altro uomo, ottenendo così il disconoscimento paternità.
Disconoscimento paternità: chi può esercitare tale azione?
È chiaro insomma che si tratta di un‘azione giudiziaria, con cui domandare – avendo prove a sostegno della propria tesi – il disconoscimento paternità in tribunale. Ma, di fatto, chi può esercitare tale diritto di adire le vie legali? Ebbene, facciamo chiarezza: non solo il padre presunto, ma non effettivo, potrà proporre l’azione disconoscimento paternità, la potranno esercitare anche il figlio se maggiorenne, la madre, i discendenti o gli ascendenti (in ipotesi di decesso del presunto padre o della madre), il coniuge o i discendenti del figlio deceduto senza aver esercitato l’azione ed, infine, il curatore designato dal giudice su domanda del figlio minore che ha compiuto almeno 14 anni. Come si può ben vedere, si tratta di una pluralità di soggetti legittimati, che trova fondamento nella delicatezza di una situazione – quella della paternità non vera – la quale produce effetti che vanno al di fuori delle mura domestiche e del mero nucleo familiare.
Come sopra accennato, il soggetto che di fatto esercita l’azione di disconoscimento paternità può dimostrare che, tra il figlio e il presunto padre, non c’è alcun reale rapporto di filiazione, ovvero che tra essi non c’è alcun nesso di natura biologica. Secondo orientamento consolidato, inoltre, va rimarcato che la paternità non può essere esclusa, in via generale, dalla sola dichiarazione della madre. Dal punto di vista probatorio, risultano rilevanti le dichiarazioni tramite testimoni ma, è altrettanto vero che lo strumento più efficace per dimostrare al giudice il difetto di paternità, è rappresentato dall’esame o test del DNA: esso infatti può determinare, senza alcun margine di errore, se la paternità del figlio sussiste davvero oppure no.
Disconoscimento e tempistiche per ottenerlo
L’interessato e avente diritto di far valere il disconoscimento, può chiederlo con atto di citazione – ed il supporto di un legale – presso il tribunale della località in cui è la residenza di madre e figlio. Entro quali tempi?
Ebbene, in base alla legge, possiamo affermare che i termini variano secondo il soggetto che di fatto esercita l’azione di disconoscimento paternità:
- padre: entro 12 mesi dal giorno della nascita del bambino o dal giorno del suo ritorno (se egli si trovava in un luogo diverso), o dal giorno in cui ha avuto conoscenza della nascita;
- madre: entro 6 mesi dal parto;
- figlio: entro 12 mesi dal compimento dei 18 anni e senza limiti di tempo.
Tuttavia, il citato termine è sospeso laddove chi fa l’azione è interdetto per infermità di mente, oppure è affetto da grave infermità mentale abituale. Il termine riprenderà a decorrere soltanto se termina lo stato di infermità o interdizione. In ogni caso, però, scatta la prescrizione e quindi viene comunque meno il diritto di adire le vie legali, nel termine di cinque anni dalla nascita del figlio, per madre e padre. Per quanto riguarda il figlio che esercita l’azione, essa è imprescrittibile.
A cosa serve tale azione? gli effetti
Si può ben intuire che gli effetti dell’azione di disconoscimento non sono irrilevanti: infatti, se il giudice accoglie la tesi del presunto padre, che dimostra di non esserlo, lo stato di figlio e il rapporto di filiazione in pratica, vengono meno giuridicamente. La conseguenza pratica è che il marito è esonerato per tutto ciò che attiene gli obblighi di istruzione, mantenimento, educazione ed assistenza nei confronti di un figlio che è stato acclarato non esser suo. In forza della sentenza del giudice designato, inoltre, il figlio perde il cognome del padre che ha ottenuto il disconoscimento, ovvero diventa riconosciuto dalla sola madre. Ma il giudice in sentenza può consentire al figlio di conservare il cognome del padre laddove ciò sia elemento distintivo della sua identità di individuo.
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