Parcheggiare la bici in città: cosa dice la legge, ecco la normativa e i divieti

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:38 Autore: Claudio Garau

Parcheggiare la bici in città: le regole di riferimento nel CdS e i divieti. Ecco dove non si può fare la sosta con il proprio velocipede.

Parcheggiare la bici in città cosa dice la legge, ecco la normativa e i divieti
Parcheggiare la bici in città: cosa dice la legge, ecco la normativa e i divieti

Negli ultimi tempi, complici le restrizioni e i divieti anti-coronavirus, gli italiani sembrano avere riscoperto il fascino della bicicletta, ora che è di nuovo possibile uscire per svolgere attività motoria con una certa libertà. D’altronde, però, i dati parlano chiaro: in Italia le vendite di tali mezzi di trasporto a due ruote sono in crescita negli ultimi anni e probabilmente lo saranno ancora per molto tempo. Di seguito vogliamo vedere più da vicino quali sono le regole cui i ciclisti debbono attenersi, dato che chi viaggia su questo mezzo dovrebbe sapere che esistono norme che regolano la circolazione e chiariscono come e dove parcheggiare la bici. Facciamo chiarezza.

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Parcheggiare la bici: il velocipede e il ciclista secondo il Cds

Prima di vedere più da vicino le regole su come parcheggiare la bici, qualche cenno sulla “bicicletta”, secondo le norme di legge. Abbiamo una disposizione ad hoc del Codice della Strada, che definisce in dettaglio che cos’è la bicicletta, onde non cadere in possibili equivoci o fraintendimenti. Ecco allora cosa dice l’art. 50 CdS in tema di biciclette, denominate “velocipedi”: “I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare“. Altresì al comma 2 di detto articolo, vengono prestabilite le misure massime che può avere una bicicletta: “I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza“. Si tratta di disposizioni chiare ed esaustive, che non necessitano di particolari parafrasi o spiegazioni.

Un altro articolo del CdS, il 68, definisce come i velocipedi debbono essere equipaggiati, ovvero quali dispositivi debbono montare, ovvero il campanello, gli pneumatici, gli impianti di frenatura e le luci (da accendere di sera o notte, e di giorno se le condizioni atmosferiche lo impongono).

In base a quanto detto, il ciclista è considerato alla stregua di un qualsiasi conducente di veicolo. Se è vero ciò, è altrettanto vero che anch’esso è obbligato al rispetto di tutte le norme della circolazione stradale. C’è tuttavia da fare una precisazione: la bici, a differenza di altri mezzi di trasporto a motore, può essere anche portata a mano. In tali circostanze, il ciclista appiedato è da considerarsi un comune pedone, e pertanto non soggiace alle norme applicabili ai conducenti di veicoli.

Dal punto di vista sanzionatorio, ricordiamo anche che l’autore della violazione delle caratteristiche costruttive e funzionali che deve avere il velocipede (ad es. bici senza le luci), rischia una sanzione amministrativa fino a 168 euro (se la bici viene venduta con caratteristiche difformi dal CdS, il commerciante rischia molto di più, anche fino a 1682 euro di multa).

Circolazione e parcheggio del velocipede: ecco cosa ricordare

Non vi debbono essere dubbi: secondo l’art. 46 CdS, la bicicletta è da considerarsi inclusa nella categoria dei “veicoli” ed, in quanto tale, soggiace alle regole previste per la generalità dei veicoli, automobili e ciclomotori compresi. Insomma, può dirsi che i ciclisti sono tenuti al rispetto di tutte le norme di circolazione, già imposte agli automobilisti.

C’è però l’art. 182 CdS, che prevede una serie di disposizioni mirate proprio alla circolazione con i velocipedi, ovvero delle vere e proprie norme di comportamento in strada. Tra esse, troviamo ad esempio che i conducenti di bici debbono tenere il manubrio con almeno una mano; oppure che è possibile trasportare altre persone oltre al conducente, solo se la bici lo consente ed è omologata; oppure che è possibile trasportare oggetti soltanto se non intralciano la propria marcia; oppure ancora troviamo che è imposto di circolare su una sola fila o, se le condizioni lo consentono, al massimo un ciclista accanto all’altro. Viene inoltre caldamente consigliato di adoperare le piste ciclabili, laddove presenti.

Per quanto riguarda il parcheggiare la bici, va detto che ai velocipedi, in quanto veicoli, sono applicate le regole di divieto già previste nel CdS con riferimento alle automobili. La legge, peraltro, distingue vari casi in cui il percorso della bici si interrompe: arresto (in ipotesi ad es. il ciclista smetta di pedalare per far attraversare una persona), fermata (in ipotesi ad es. di interruzione temporanea della pedalata per far salire qualcuno in bici oppure per scaricare delle merci) e sosta (la pedalata si interrompe per una durata più lunga e il velocipede viene di fatto messo “in sosta”).

È chiaro che regole su come parcheggiare la bici sono ispirate, anzitutto, al buon senso: pertanto, anche laddove non espressamente previsto dal CdS, è fatto divieto al ciclista di sostare in tutti quei luoghi in cui si potrebbe intralciare o mettere a rischio la circolazione stradale di mezzi e pedoni. E, in caso di violazioni alla regole del CdS sulle soste in bici, scatta la multa per divieto di sosta, come per un comune automobilista.

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Secondo l’art. 158 CdS, i ciclisti debbono osservare il divieto di sosta dei velocipedi:

  • in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello o sui binari delle linee ferroviarie o dei tram;
  • nelle aree adibite al mercato nei giorni e nelle ore previste;
  • nelle gallerie e nei sotto o sovra passaggi;
  • in prossimità della segnaletica stradale o semaforica così da oscurarne o limitarne la visibilità;
  • sui marciapiedi, salva diversa segnalazione;
  • sulle banchine, salvo altra e differente segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide, in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • nelle corsie esclusive per i mezzi pubblici;
  • nelle aree mirate alla ricarica dei veicoli elettrici;
  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • nelle zone di intersezione delle strade;
  • negli spazi per lo stazionamento degli autobus o di altri mezzi di linea;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani;
  • negli spazi riservati alle soste di emergenza o ai servizi di igiene pubblica;
  • nelle zone a traffico limitato, salvo la presenza di autorizzazione;
  • nelle aree pedonali urbane.

Insomma si tratta di regole non esigue sul come e dove parcheggiare la bici, ben giustificate però dal dovere di garantire una circolazione sicura di mezzi e pedoni. Concludendo, l’art. 158 citato prevede anche che le sanzioni collegate alla violazione delle regole sul parcheggio si applicano per ogni giorno di calendario per il quale si protrae la violazione in oggetto.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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