Mangiare alla guida: perché e quando è vietato secondo il Codice
Mangiare alla guida si può oppure no? Che cosa si può desumere dal Codice della Strada? Il conducente rischia la multa stradale?
A volte per la fretta di concentrare le varie fasi di una giornata molto intensa, a volte perché non si resiste ad una fame improvvisa, può ben succedere che ad un automobilista al volante, venga voglia di addentare un panino o un altro spuntino veloce. Però che cosa dicono le norme di legge in proposito? davvero chi guida può decidere di mangiare senza violare alcuna regola di circolazione? Facciamo chiarezza e vediamo allora se il guidatore può colmare tempestivamente il vuoto allo stomaco e mangiare alla guida, o invece deve aspettare il prossimo autogrill.
Mangiare alla guida: che cosa si può desumere dal CdS?
Ebbene, sgomberiamo subito il campo dai dubbi: nel Codice della Strada, ovvero la fonte normativa per antonomasia per chi guida e per i pedoni, non ci sono articoli che espressamente disciplinano se e come si può mangiare alla guida. Ciò non toglie però che dal complesso di disposizioni incluse nel CdS, si possa comunque dedurre una risposta al quesito in esame. Infatti, ci sono ben tre articoli del Codice della Strada che ci aiutano a capire: il n° 141 (recante il titolo “Velocità“), il n° 169 (“Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore“) e il n° 173 (“Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida“).
Il primo degli articoli citati impone di mantenere il “controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (comma 2). Il secondo, in particolare afferma che il guidatore deve avere la maggior libertà di movimento possibile per compiere tutte le manovre necessarie a governare il mezzo con cui viaggia, specialmente quelle improvvise per evitare qualche ostacolo. Il terzo, invece, impedisce all’automobilista di usare smartphone e cellulari, e piuttosto ammette l’utilizzo di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.
Insomma se è vero che nel CdS non ci sono norme che regolano espressamente se si può mangiare alla guida oppure no, è altrettanto vero che le mani dell’automobilista in viaggio, debbono restare libere, ovvero non debbono essere impegnate in altre attività non collegate al controllo del mezzo a motore.
Si rischia la multa?
Ebbene, l’automobilista che mangia un panino velocemente oppure anche soltanto uno snack, potrebbe essere multato. Infatti, se è vero che non c’è un espresso “divieto di mangiare alla guida” nel CdS, tale divieto si può comunque desumere – in via interpretativa – dai tre articoli citati: come detto, le mani debbono condurre il volante e non debbono mai essere impegnate a digitare sullo smartphone, a leggere una rivista o un fumetto oppure a tenere un panino.
Insomma, se un membro delle forze dell’ordine individua qualcuno intento a mangiare alla guida, ben potrà verbalizzare e contestare l’infrazione al CdS, nelle regole suddette, che impongono di avere le mani libere. E ciò potrà verificarsi proprio in ragione del fattore di pericolosità insito nel comportamento del guidatore affamato: anche una sola mano impegnata (se non addirittura due) costituiscono un rischio di incidente, sia per gli altri automobilisti, sia per i pedoni vicini.
Pertanto, sarà ben possibile la multa stradale, ma sarà il poliziotto a dover indicare, con precisione, la norma violata nel verbale (in buona sostanza, una di quelle viste sopra). Altrimenti, potrebbe scattare una causa di nullità del verbale (per la quale manca un elemento essenziale, come abbiamo già avuto modo di notare qui). In caso di nullità, l’automobilista potrebbe ricorrere, con assai probabile successo, al giudice di Pace o al Prefetto, per veder dichiarata la nullità. Concludendo, includere nel verbale la menzione della norma violata, permette – d’altra parte – di conoscere quanto costerà la multa inflitta, che, in caso di applicazione dell’art. 169 citato, potrebbe anche superare i 300 euro. Insomma, una ragione sufficiente per aspettare di fare la sosta al prossimo autogrill.
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