L’ambito della responsabilità per danni è quanto mai ampio e variegato. E a ricordarcelo spesso ci pensa la giurisprudenza, dei vari Tribunali sparsi per la penisola, e della stessa Corte di Cassazione, con sentenze che, traendo spunto da incidenti e vicende pratiche, frequentemente costituiscono poi un indirizzo per casi simili, se non analoghi. Qui di seguito vogliamo vedere più da vicino, in particolare, la responsabilità conducente nei confronti del passeggero trasportato: come si configura? in che cosa consiste? ed, in definitiva, cosa rischia il conducente con una guida poco accorta? Vediamolo.
Responsabilità conducente: il contributo essenziale della giurisprudenza
I rischi di incidente alla guida, non vanno sottovalutati: potrebbe infatti scattare una responsabilità di tipo penale, non soltanto con riguardo ad eventuali altri automobilisti e/o pedoni coinvolti nell’incidente, ma anche soprattutto con riguardo ai passeggeri (il numero di essi non è determinante ai fini della configurazione della responsabilità), sia che questi abbiano la cintura allacciata, sia che non l’abbiano. Insomma la questione attiene non solo al possibile risarcimento danni patiti, ma anche alla non remota ipotesi di vedersi infliggere delle sanzioni penali a titolo di responsabilità conducente.
Un caso assai frequente è quello di chi spinge con troppa decisione sul pedale dell’acceleratore, sforando i limiti di velocità e non di poco. In caso di manto stradale bagnato per la pioggia oppure di altro veicolo che proviene dal senso opposto di marcia in fase di sorpasso, oppure ancora in caso di pedone che attraversa delle strisce pedonali in un punto in cui non ci sono impianti semaforici, andare troppo forte, con un passeggero a bordo, può costare caro, anzitutto al passeggero. Ma non solo. Se infatti il passeggero può rischiare la vita in caso di impatto o di volo in una scarpata, in ipotesi di perdita di controllo del mezzo, anche il guidatore – seppur magari illeso – rischierà, ma con la giustizia.
Secondo la giurisprudenza, in primis quella della Corte di Cassazione, non ci sono dubbi: la responsabilità conducente può configurarsi non soltanto in caso di decesso del passeggero per manovra azzardata, poco accorta o irrispettosa delle regole del CdS. Può sussistere anche nell’ipotesi in cui il passeggero (o i passeggeri), a seguito dell’incidente, abbia riportato delle ferite, delle fratture o dei traumi. Insomma qualsiasi lesione fa scattare la responsabilità conducente.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che la violazione delle regole del CdS relative alla velocità massima alla guida, in caso di asfalto bagnato – da cui la perdita di controllo dell’auto, l’incidente e le lesioni al passeggero – non è di certo mai scusabile o comunque giustificabile: si tratta infatti di una “condotta imprudente”, sanzionabile anche penalmente.
Che tipo di responsabilità scatta? come tutelarsi?
Chiarito che la responsabilità conducente è ipotesi purtroppo tutt’altro che rara, vediamo più da vicino l’aspetto dei danni. Se si tratta di danni patiti dallo stesso guidatore, se viene provato che è stato proprio questi a causare l’incidente, di certo non scatterà alcuna copertura assicurativa a suo favore. In altre parole, l’onere della prova che incidente e infortunio sono stati causati dal pessimo stato della strada, grava soltanto sul guidatore: se non dà questa prova, non gli spetterà alcun risarcimento, neanche da parte del Comune nel territorio del quale è avvenuto l’incidente.
La questione danni segue una logica diversa con riferimento al passeggero o ai passeggeri ai quali, ovviamente, non può essere attribuita alcuna responsabilità o colpa per l’incidente (e le lesioni) verificatosi.
Anzi, secondo l’indirizzo giurisprudenziale dominante il passeggero, detto in gergo giuridico “terzo trasportato”, va sempre risarcito dalla società assicurativa del guidatore. Si può dire che il diritto al risarcimento danni scatta in via automatica, per il solo fatto di essere saliti nell’automobile.
Sintetizzando, il terzo trasportato (o i terzi se più d’uno) possono ben far valere il diritto al risarcimento dei danni, sia fisici, che morali, ed in una pluralità di vicende concrete: ad esempio, in caso di incidente dovuto a negligenza o imprudenza del guidatore (che sottovaluta il rischio e magari accelera troppo o compie manovre spericolate), che provochi appunto un impatto con pedoni e/o altri veicoli; oppure anche nel caso di sinistro prodotto per colpa di un altro automobilista. Per semplificare, il passeggero ha diritto ad essere risarcito, per il solo fatto di essere salito a bordo del mezzo.
A questo punto però è legittimo domandarsi come fare concretamente per ottenere tutela risarcitoria civilistica. Ebbene, per avere la liquidazione dei danni patiti, il terzo trasportato (ma anche gli eredi, se il passeggero nell’incidente, a seguito di esso, muore) ha obbligo di fare domanda di risarcimento all’assicurazione legata al mezzo in cui era alla data dell’incidente. Anzi, non dovrà neanche provare alcun profilo di responsabilità dell’incidente: gli basta acclarare che era proprio a bordo del mezzo che ha avuto l’incidente e che ha subito danni (i certificati medici saranno assai utili a ciò).
I rischi di tipo penale
Finora abbiamo osservato le ripercussioni civilistiche derivanti dall’incidente e dalla responsabilità conducente, ovvero abbiamo trattato di risarcimento danni. In tale ottica, il guidatore non patisce in concreto alcunché, dato che è coperto dalla polizza rc-auto, entro il proprio massimale.
Discorso diverso per quanto attiene agli aspetti penalistici della responsabilità conducente, che ha difettato di prudenza, comportandosi in modo negligente. Infatti, per questi non scatta alcuna tutela assicurativa (neanche per coprire le spese legali del processo): anzi, in caso di lesioni stradali penalmente valutabili, il percorso che si apre è quello del processo penale per accertare l’eventuale sussistenza del reato di lesioni, se non addirittura di omicidio colposo.
Concludendo, il processo penale potrà condurre ad una differente pena per responsabilità conducente, che potrà consistere in una sanzione economica (appunto non coperta dalla propria assicurazione), oppure nelle ipotesi più gravi, potrà comportare la detenzione in carcere.
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