Cosa sono le ferie forzate e a chi spettano: sono davvero legittime?
Cosa sono le ferie forzate e chi sono i destinatari di esse: su quali requisiti si fondano e quando possono essere azionate.
Le ferie sono un diritto fondamentale ed imprescindibile di ogni lavoratore. Trovano tutela nella legge e comportano la cosiddetta “assenza retribuita”, vale a dire un periodo di mancanza dal luogo di lavoro, di svago, tempo libero o vacanza, in cui il lavoratore può di fatto recuperare le energie spese al lavoro e quella rete di relazioni che, durante l’anno, viene in qualche modo limitata dalle tante ore passate in ufficio o in fabbrica. Di seguito però vogliamo concentrarci su una specifica questione: cosa sono le ferie forzate? è legittimo imporle? Facciamo chiarezza.
Ferie forzate: il contesto di riferimento
Le ferie, come accennato, spettano a tutti i lavoratori alle dipendenze, secondo una misura minima prevista dalla legge vigente. Fonti normative essenziali in materia di ferie sono l‘art. 36 Costituzione (“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi“) ma anche il d. lgs. n. 66 del 2003, inerente la disciplina dell’organizzazione dell’orario di lavoro: con esse è difeso il diritto al riposo del lavoratore e a dare maggior spazio ai propri rapporti sociali e familiari, in assenza dal luogo di lavoro. Tutti i lavoratori subordinati (a parte speciali categorie di lavoratori dipendenti cui è non è applicato il citato decreto del 2003 sull’orario di lavoro, come ad esempio i militari o i piloti di aereo) hanno diritto ad almeno 4 settimane (26 giorni) di ferie ogni 12 mesi, laddove però abbiano lavorato per tutto l’anno. In caso però di contrattazione più favorevole, il numero di giornate di ferie può aumentare.
Tuttavia, non sempre il lavoratore subordinato va in ferie in modo concordato, o comunque entro una scadenza precisa o in un determinato periodo dell’anno (solitamente i mesi estivi): talvolta il datore di lavoro potrebbe optare per le ferie forzate, ovvero imposte, senza un vero e proprio accordo con il dipendente. Tale ipotesi, proprio in questo periodo di emergenza da Covid-19, si propone con una certa insistenza, essendo moltissime le aziende, gli uffici e le fabbriche, costrette alla chiusura per disposizioni del Governo. Il punto è capire se davvero tali ferie sono da considerarsi lecite ed ammissibili dalla legge vigente.
Le ferie forzate non sono di certo l’ipotesi-base: infatti, la collocazione e fruizione delle ferie è di solito oggetto di contrattazione e accordo tra azienda e lavoratore subordinato. Soltanto se le parti del contratto di lavoro individuale, non arrivano ad un compromesso, sarà il datore a poter decidere quando mandare in ferie il lavoratore. Ma l’azienda deve poter sostenere la scelta autonoma di mandare in ferie un proprio dipendente, dato che sono necessari comunque i seguenti tre requisiti:
- la decisione autonoma delle ferie, da parte del datore di lavoro, deve fondarsi su esigenze organizzative aziendali;
- la citata decisione deve comunque considerare gli interessi del dipendente;
- il datore deve comunicare al lavoratore con congruo anticipo la sistemazione unilaterale delle giornate di assenza.
In altre parole, in materia di collocazione delle ferie, l’ultima parola può sì spettare al datore di lavoro, ma nel rispetto delle condizioni appena citate. Resta però il fatto che il datore deve comunque assicurare il minimo di giornate di ferie all’anno, altrimenti rischia di essere sanzionato.
È lecito o no imporre le ferie? Il coronavirus le giustifica?
Dato questo quadro relativo ai rapporti datore di lavoro-dipendente, si potrebbe concludere che le ferie forzate sono lecite, e quindi – quanto meno in via astratta – è ben possibile che l’azienda decida unilateralmente per la collocazione delle ferie in un certo periodo dell’anno. Ma rimarchiamo che è necessario tener conto non soltanto delle esigenze aziendali, ma anche e soprattutto delle necessità del lavoratore (il quale potrebbe avere degli impegni personali non rinviabili, qualche familiare da assistere ecc.). Insomma, il datore conserva un certo margine di libertà, ma deve comunque “trovare una quadra” con il dipendente, decidendo anche unilateralmente, ma senza pregiudicare la sfera individuale del lavoratore in ferie forzate. Anzi, le giornate di ferie forzate dovranno essere assegnate tutte insieme consecutivamente, evitando frammentazione delle giornate, per il mero interesse dell’azienda.
Con specifico riguardo all’ipotesi dell’utilizzo delle ferie residue per coronavirus, il decreto Cura Italia ha spinto proprio nella direzione di far smaltire le ferie rimaste, attraverso l’imposizione di ferie forzate. In buona sostanza – secondo il citato decreto – sussistono legittime ragioni contingenti, di emergenza sanitaria ed inerenti la produzione e l’organizzazione d’impresa, che consentono all’azienda di mandare in ferie forzate i dipendenti, a prescindere dall’interesse del lavoratore e dall’obbligo di un periodo di preavviso tra la decisione unilaterale delle ferie e l’effettiva fruizione.
Concludendo, è chiaro che le ferie forzate per Covid-19 sono certamente legittime, a patto però che non vi siano altre modalità ugualmente efficaci per svolgere comunque la prestazione lavorativa, come lo smart-working da casa. Anzi, in caso di ipotizzato abuso delle ferie forzate, da parte del datore, il lavoratore potrà fare ricorso contro tale comportamento infondato discriminatorio e penalizzante, rivolgendosi al giudice del lavoro.
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