Fermo amministrativo auto: a chi spetta e di chi è la competenza
Fermo amministrativo auto: che cos’è secondo la legge vigente e quali conseguenze comporta. Come difendersi da tale atto?
È sempre consigliabile fare attenzione mentre si viaggia sulla rete viaria italiana, ricordando le norme del Codice della Strada. Altrimenti, le probabilità di una multa non sono esigue. Di seguito vogliamo occuparci proprio del fermo amministrativo (o fermo auto), ovvero di uno degli strumenti più usati dall’agente per la riscossione esattoriale allo scopo di recuperare il denaro dovuto a titolo di multa stradale. Facciamo chiarezza, vediamo cos’è, cosa comporta e qual è il giudice competente in ipotesi di opposizione a detto fermo.
Fermo amministrativo: di che si tratta?
Chiariamo subito che cos’è un fermo amministrativo auto: con esso è in gioco un atto di cui serve la PA (o altri enti) per recuperare forzosamente i crediti vantati. In verità, tale atto talvolta vale anche come sanzione accessoria per talune violazioni al CdS e comporta di non poter usare il veicolo fino all’estinzione del debito stesso, e alla cancellazione del fermo. Insomma, con il fermo amministrativo abbiamo un atto con cui le amministrazioni pubbliche o altri enti competenti, come INPS o Regioni, “congelano” un bene mobile registrato di proprietà del debitore (una vettura o altro bene), per recuperare quanto da esso dovuto. Può trattarsi di tasse e tributi non versati allo Stato, ma anche delle tipiche contravvenzioni non pagate: ecco i presupposti per un possibile fermo amministrativo auto.
Il fermo in oggetto può intendersi insomma come una misura cautelare, che serve ad impedire eventuali pregiudizi al veicolo del debitore, che anzi ben potrebbe, in un secondo tempo, essere pignorato. In altre parole, il fermo amministrativo auto non equivale ad un atto di esecuzione forzata, essendo piuttosto un atto prodromico ad essa.
Cosa comporta il fermo amministrativo?
Il fermo comporta conseguenze non irrilevanti per il proprietario del bene. Secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, tale atto può essere fatto valere sulla generalità dei beni mobili registrati, ovvero mezzi di ogni tipo, non soltanto vetture.
Il proprietario non potrà utilizzare il bene fino al momento in cui avverrà l’estinzione del credito dovuto, con la correlata cancellazione del fermo amministrativo. Ecco in sintesi le conseguenze che scattano a seguito di fermo:
- il mezzo non può essere radiato dal PRA, rottamato o esportato;
- il mezzo non può circolare sulla rete viaria italiana, e se lo fa si rischia una sanzione amministrativa di diverse migliaia di euro, ma anche la confisca dell’auto, con passaggio di essa alla proprietà definitiva dello Stato;
- il mezzo deve essere custodito in un luogo in cui non vi sia pubblico passaggio.
Il bene sottoposto a fermo può però essere venduto e l’acquirente nuovo proprietario però subirà le stesse limitazioni e divieti appena visti.
È chiaro che se la situazione di insolvenza perdura e il debito non è saldato, il concessionario della riscossione può certamente pignorare il veicolo e disporne la vendita, per rifarsi sulla cifra ricavata. Inoltre, laddove la vettura fermata dovesse tuttavia circolare e causare un incidente stradale, la legge vigente non prevede che l’assicurazione sia obbligata a pagare i danni.
Quali sono le tempistiche del fermo?
Il fermo amministrativo in oggetto segue regole precise anche per quanto riguarda le tempistiche. Tale atto va per legge preceduto, nei trenta giorni anteriori alla sua iscrizione al Pra (Pubblico Registro Automobilistico), da un formale preavviso (raccomandata a.r. o Pec), che va però notificato non prima di sessanta giorni dal ricevimento della cartella esattoriale. A seguito del preavviso, l’automobilista non avrà alcun ulteriore sollecito ed anzi il fermo potrà essere iscritto senza altri avvisi. Pertanto, per avere prova della sua esistenza, sarà opportuno domandare una visura al Pra.
Ricapitolando, in via generale, essendo in materia di recupero crediti per enti e P.A., il fermo amministrativo è eseguito e comunicato dall’agente della riscossione, che notifica al cittadino debitore una cartella esattoriale, che riassume quanto dovuto all’ente creditore. Se nei 60 giorni successivi a tale notifica, il debitore non salda il debito, o non ottiene rateizzazione, sospensione o annullamento di esso, l’agente della riscossione può far partire le procedure di recupero forzato.
Ricordiamo altresì che il citato preavviso al debitore è un atto formale, che deve contenere obbligatoriamente i dati che seguono:
- tipologia di debito;
- somma dovuta per saldarlo;
- anno di riferimento del debito;
- numero identificativo della cartella esattoriale;
- data della notifica.
Dalla ricezione del preavviso scattano altri 30 giorni per pagare, rateizzare, sospendere o far annullare il debito, altrimenti il fermo amministrativo auto sarà iscritto al Pra. Da rimarcare che il preavviso è atto necessario: se manca, il posteriore fermo può essere agevolmente contestato.
Che fare in caso di fermo?
Il debitore ben potrà, per evitare il fermo amministrativo, pagare il debito verso l’ente, laddove sia effettivo. Potrà, come accennato, rateizzarlo ma dovrà rispettare il correlato piano di pagamento. Se il fermo amministrativo è già sussistente, allora basterà pagare senza indugio la prima rata, e poi fare istanza di sospensione del fermo, presso l’agente della riscossione.
Concludendo, ci si potrà ben domandare chi è il giudice competente in caso di opposizione al preavviso di fermo ed al fermo stesso. Ebbene, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la competenza per materia è del giudice di pace, sia per il preavviso, sia per il fermo. Pertanto ci si potrà rivolgere a questo giudice opponendosi in ragione, ad esempio, dell’intervenuta prescrizione del debito o della mancata notifica della cartella esattoriale. Il giudice di pace, insomma, deciderà sull’opposizione al fermo auto, in ipotesi di multe per violazione del CdS. Per quanto riguarda invece la competenza territoriale, sempre la Suprema Corte ha chiarito che è riconducibile al giudice di pace del luogo in cui si è verificata la violazione.
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