Buoni fruttiferi postali: cosa cambia nel Decreto rilancio 2020
Oggetto del Decreto Rilancio 2020 sono anche i buoni fruttiferi postali: ecco in che misura e cosa cambia per questo tipo di investimento postale.
Anche i buoni fruttiferi postali rientrano tra gli attori presente nel corposo Decreto Rilancio 2020. Nell’ultima bozza del DL datata 11 maggio 2020, infatti, si può leggere la parte riveduta e corretta dell’articolo 37, avente come oggetto “Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali“.
Buoni fruttiferi postali: sottoscrizione per telefono
Per garantire un maggiore sostegno al finanziamento per realizzare gli investimenti a supporto dell’economia del Paese e per semplificare alcune procedure all’insegna del rispetto delle linee guida di prevenzione contro il Covid-19, “i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità, custodita dal proponente”.
Buoni fruttiferi postali: novità nel Decreto Rilancio
Questo è quanto si legge nell’ultima bozza del decreto, con alcune parti di questo capitolo che sono state riviste e corrette. In poche parole, fino al 31 luglio 2020, sarà possibile sottoscrivere buoni fruttiferi postali anche per via telefonica. Prima del termine della chiamata e del vincolo finale del contratto di collocamento, il sottoscrittore dovrà essere informato dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, comprese le informazioni riguardanti l’esercizio del diritto di recesso. La copia cartacea del contratto dovrà poi essere consegnata al cliente senza ritardo e il termine per il diritto di recesso ci sarà quando il sottoscrittore riceverà la copia cartacea del contratto medesimo.
Tale opportunità rientra nell’ottica di una soluzione finalizzata a “contemperare l’esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all’uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali, con quella di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della difussione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali.
In conclusione, “si ritiene opportuno intervenire per riconoscere ai detentori di buoni fruttiferi che si prescrivono nel periodo di emergenza, un ulteriore periodo di due mesi per la riscossione degli stessi“.
Ora si attende solo l’ufficialità del testo.
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