Bollo auto 2020 e cancellazione dal Pra in caso di mancato pagamento
Cosa sapere sul bollo auto 2020 e sulle conseguenze di un eventuale mancato pagamento: si rischia la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
In caso di mancato pagamento del bollo auto 2020 per 3 anni consecutivi, si rischia grosso, ovvero la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico. Ciò significa che se non si paga il bollo auto quest’anno, a partire dal 1° gennaio 2024 si rischia la radiazione d’ufficio dal PRA. Allo stesso modo, se non si è pagato il bollo auto 2017, il rischio decorrerà dal 1° gennaio 2021.
Mancato pagamento bollo auto 2020: i rischi
Il bollo auto è un’imposta che si paga alla Regione. Quest’ultima può inviare degli avvisi bonari e poi delle cartelle esattoriali se l’automobilista non adempie al suo debito (in caso di mancata comunicazione, invece, dopo 3 anni interviene la prescrizione e l’obbligo del tributo decade). Il proprietario del veicolo, a partire dalla data di ricezione della comunicazione, ha quindi 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione debitoria. Se questo non succede, il veicolo potrà essere radiato dal Pubblico Registro Automobilistico e quindi questo impedirà all’automobilista di utilizzare il veicolo, la cui targa e carta di circolazione dovranno essere consegnati agli organi di polizia.
La radiazione d’ufficio dal PRA comporta la cancellazione del veicolo, quindi dagli archivi della Motorizzazione, e questo determina l’impossibilità di utilizzarla ulteriormente. Se l’automobilista dovesse continuare a usare un’auto radiata PRA rischia una sanzione molto pensate dal punto di vista pecuniario (da 431 a 1.734 euro).
Bollo auto 2020: mancato pagamento e radiazione dal PRA, cosa dice il CdS
L’articolo 96 del Codice della Strada è il riferimento normativo a cui guardare per ciò che concerne la radiazione dal PRA. Ecco cosa dice testualmente: “Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia”.
Per quanto riguarda le sanzioni, invece, si rimanda all’articolo 93, comma 7, che recita quanto segue: “Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”.
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