Modello 730 precompilato con sostituto d’imposta: dal 14 maggio 2020 è possibile inoltrare la dichiarazione dei redditi, integrata, modificata o così come risulta precompilata dall’Agenzia delle Entrate.
Modello 730: di cosa si tratta?
Il modello 730 può essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi da lavoratori dipendenti, pensionati e da tutti quei lavoratori che producono redditi da lavoro dipendente o assimilati seppur privi di sostituto d’imposta così come da chiunque abbia percepito nell’anno di imposta di riferimento redditi di terreni e fabbricati, redditi di capitale, redditi da lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva, redditi assoggettabili a tassazione separata.
Inoltre, da quest’anno, il 730 può essere presentato anche dagli eredi di un contribuente deceduto nel corso del 2019 o comunque entro la data fissata per la presentazione del modello (successivamente a questa per conto dei deceduti si potrà presentare solo il modello Redditi).
Da precisare che può essere presentato direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi dei servizi di un Caf o di un professionista abilitato, oppure tramite il Sostituto di imposta (cioè il proprio di datore di lavoro o il proprio ente professionistico).
Le scadenze per la presentazione
Il modello 730 in tutti i casi, cioè se viene inoltrato direttamente dal contribuente, anche avvalendosi dei servizi di un Caf o di un professionista abilitato, oppure tramite il sostituto d’imposta, dovrà essere presentato nel 2020 entro il 30 settembre. Ora, se ci si rende conto di dover effettuare delle correzioni oltre tale data, per segnalarle si dovrà utilizzare a seconda dei casi un modello rettificativo, un modello integrativo o un modello Redditi. Per i primi due la scadenza per la presentazione è fissata attualmente alla data del 10 novembre, invece, per il secondo c’è tempo fino al 30 novembre.
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