Indirizzo email falso: quando è reato e cosa si rischia

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:30 Autore: Claudio Garau

Indirizzo email falso e account con dati non corrispondenti al vero: quando, per la legge, è reato? Da cosa è integrata la cd. “sostituzione di persona”?

Indirizzo email falso quando è reato e cosa si rischia
Indirizzo email falso: quando è reato e cosa si rischia

Oggigiorno la generalità delle persone utilizza internet e le moderne tecnologie. Chiunque abbia anche solo poca dimestichezza con il web, avrà però un account e un indirizzo di posta elettronica per gestire tutte le comunicazioni direttamente dal proprio pc di casa. Tuttavia, nel mondo virtuale ci sono precise regole – anche giuridiche – da seguire, e non è possibile sostituirsi ad altra persona, senza rischiare possibile conseguenze penali. Insomma usare un indirizzo email falso può condurre a guai con la giustizia. Vediamo allora quando è reato e quali sono i rischi.

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Indirizzo email falso: è sempre reato?

Talvolta, per usufruire di un certo servizio web, è necessario immettere i propri dati personali nel form apposito. Per motivi legati alla privacy, però, più di un utente sarà certamente tentato dal non fornire le proprie esatte generalità (nome, cognome ecc.) magari usando un nickname o pseudonimo, oppure ancora dei dati generici (ad esempio indicando di chiamarsi Mario Rossi, o Silvio Bianchi). Ebbene, dobbiamo subito chiarire che non sempre usare un indirizzo email falso, o che comunque non riconduce all’identità reale di chi lo ha creato, costituisce reato o illecito penale. Insomma chi apre un account fornendo un nomignolo o nome di fantasia, non per forza dovrà avere problemi con la giustizia. È necessario, infatti, che vi sia, insieme alla scelta di creare un indirizzo email falso, il preciso intento di indurre in errore ed in inganno i terzi, ottenendo degli indebiti vantaggi.

Il punto insomma è che il Codice Penale, con la disciplina del reato di sostituzione di persona, ovvero quello in cui può incappare chi apre un account ed indirizzo email falso, prevede che per integrare l’illecito citato occorre non solo l’effettiva creazione dell’indirizzo e account falso, bensì anche l’intento fraudolento e la volontà di ingannare qualcuno.

In altre parole, per essere ritenuti responsabili di un illecito di questo tipo non è sufficiente nè sottrarre il nome ad una persona realmente esistente (ad esempio un personaggio della tv o un atleta), nè usare un nome e cognome così generico da non poter essere ricondotto a nessuna persona specifica, nè inventare ed usare un nome di fantasia, pseudonimo o nickname. Occorre invece, anche e soprattutto, che ricorra ciò che è indicato dall’art. 494 c.p., che ora vedremo nel dettaglio.

Sostituzione di persona: ecco quando scatta il reato

Il Codice Penale indica con chiarezza quando è penalmente responsabile chi crea un account ed indirizzo email falso, ovvero non direttamente riconducibile alla sua persona. L’art. 494, sulla sostituzione di persona, è il riferimento normativo che fa luce e ci dice quando ci sono rischi di condanna penale, ecco il testo: “Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome […] è punito […] con la reclusione fino a un anno“.

Da tale articolo si può dedurre che, potenzialmente, ogni ipotesi di account e indirizzo e-mail (ed anche un falso profilo social) non riconducibili alle generalità del creatore (nome di fantasia, nickname, nome di altra persona esistente), possono essere fonte di illecito penale. Ciò però a patto che ricorra quanto indicato dal citato art. 494 c.p., vale a dire l’induzione in errore della vittima, ovvero l’inganno perpetrato ai danni della vittima che crede di avere a che fare con una persona diversa da quella nascosta dietro l’indirizzo email, e lo scopo illecito (il danno ad altri o un vantaggio per sè o altri, ad esempio la sottrazione di denaro, ma anche la scoperta di informazioni private, o l’occultamento di atti criminosi), indipendentemente dal fatto che tale scopo si realizzi oppure no.

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Questi elementi costitutivi debbono ricorrere tutti, nessuno escluso, altrimenti non c’è reato. Insomma chi usa un nickname o un nome generico (ad esempio Vittorio Verdi) sui forum o su qualche social network, ma senza voler in alcun modo approfittare della cosa, ed anzi solo per tutelare la sua privacy, non rischia alcunché. E non rischia neanche chi usa nomi di fantasia o chi, durante la chat sul web, dice quali sono le sue reali generalità, anche se ha usato un indirizzo email falso o magari nome e cognome di un vip, magari per fare uno scherzo ad un amico. Anzi, secondo la Corte di Cassazione è sempre decisivo l’elemento dell’inganno e dell’induzione in errore dei terzi, utenti del web; e ciò anche laddove sia utilizzato nome e cognome altrui per danneggiare immagine, reputazione e dignità del soggetto cui è stata rubata l’identità. In questo caso, ben si potrà parlare del reato di sostituzione di persona, e anche di diffamazione.

Concludendo, è ben chiaro allora che indicare nome e cognome non veritieri al momento della creazione di un account e di un indirizzo email falso, non è di per sè fonte di responsabilità penale. Lo è soltanto laddove ricorra – e sia accertato in corso di causa – l’induzione in errore, l’inganno, e lo scopo illecito.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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