Qualche giorno fa abbiamo parlato del fermo amministrativo auto, chiarendo cosa di fatto è e quali conseguenze comporta. Vediamo ora una questione pratica collegata a tale misura cautelare, ovvero cerchiamo di capire se è possibile evitare il citato fermo amministrativo, procedendo con la vendita della vettura, prima della notifica del preavviso di fermo. La legge consente questa sorta di escamotage oppure no? Vediamolo.
Fermo amministrativo e mancato pagamento del bollo: il contesto di riferimento
Il quesito è tutt’altro che teorico ed anzi può ben presentarsi nella vita quotidiana di un automobilista. In ipotesi di mancato pagamento del bollo auto, ovvero dell’imposta automobilistica, lo Stato non resta inerte nei confronti del debitore e, pertanto, procede con il consueto iter che porta all’emissione della cartella esattoriale dell’agente per la riscossione dei tributi locali. Tale procedimento comporta dei rischi non irrilevanti per l’automobilista poco ligio al rispetto degli obblighi fiscali: infatti, se quest’ultimo si ostina a non pagare quanto dovuto, la possibilità di una misura cautelare come il fermo amministrativo, non è affatto ipotesi remota. Ma l’automobilista e contribuente potrebbe essere portato a pensare che vendere il proprio mezzo, cui sono collegate tutte le imposte non pagate, e magari comprare un auto nuova, potrebbe essere una scappatoia per evitare il suddetto fermo amministrativo.
Prima di cercare di dare una risposta al quesito in esame sul fermo amministrativo, dobbiamo ricordare che cos’è, dal punto di vista giuridico, un bollo auto. Esso altro non è che una tassa da versare al Fisco, ovvero un tributo regionale il cui pagamento spetta a tutti gli automobilisti inclusi nel Pubblico Registro Automobilistico. Spesso tale bollo è anche denominato “calcolo della tassa regionale automobilistica”, e va pagato ogni anno, da tutti coloro che sono proprietari di uno o più mezzi a motore, dotati di assicurazione auto. Il citato versamento, inoltre, prescinde dalla circostanza che la vettura, durante l’anno, sia utilizzata oppure no. L’ammontare specifico di tale tributo dipende da due fattori:
- potenza del mezzo espressa in kW o in cavalli;
- impatto ambientale.
Tuttavia, ogni Regione ha differenti parametri di riferimento, perciò la quota da versare annualmente può certamente essere diversa a seconda della Regione.
Evasione fiscale e bollo auto
In effetti non pagare questa tassa, comporta un’evasione fiscale. Non siamo tuttavia di fronte ad un illecito penale o ad una trasgressione delle regole di cui al CdS. In altre parole, non regolarizzarsi e “saltare” il pagamento degli arretrati fa sì che sia generato un debito dell’automobilista-contribuente verso il Fisco. In concreto, chi non paga il bollo può continuare ad usare il mezzo, ma deve essere consapevole che lo Stato potrà tutelarsi con vari strumenti, tra cui la cartella esattoriale e il pignoramento dei beni (stipendio, pensione, c/c ecc.).
Proprio il pignoramento merita di essere osservato più da vicino: pignorare un bene (come ad esempio l’automobile del contribuente che non paga) comporta la messa all’asta dello stesso, affinché il creditore (in questo caso il Fisco) possa trovare soddisfazione economica dal ricavato della vendita. Ed è proprio in caso di pignoramento, che assume rilevanza la possibilità che l’agente per la riscossione opti per il fermo amministrativo auto. Tale “misura cautelare” serve infatti a porre il veicolo al riparo da eventuali danni da circolazione, impedendo all’automobilista di usarlo e così evitando la riduzione di valore del mezzo da vendere all’asta. È chiaro che il contribuente poco ligio ai suoi doveri fiscali, una volta posto davanti a questo scenario, potrà più facilmente convincersi a pagare, magari in più rate. Infatti, la legge vigente prevede che almeno 30 giorni prima dell’iscrizione del citato fermo, il Fisco comunichi all’automobilista-debitore un preavviso di fermo, il quale serve proprio ad evitare il fermo vero e proprio, laddove il destinatario si ravveda senza indugio. Per aversi iscrizione del fermo è necessario tuttavia che il debito non sia andato in prescrizione. Tale prescrizione scatta dopo tre anni, contandoli a partire dal primo gennaio dell’anno posteriore a quello nel quale il citato bollo è scaduto.
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La vendita dell’auto può essere un efficace escamotage?
Veniamo ora a dare una risposta al quesito di cui abbiamo parlato all’inizio. Con la vendita del mezzo, si può aggirare il fermo amministrativo? Ebbene, chi intende sbarazzarsi della propria auto, deve venderla, in ogni caso, prima della notifica di preavviso di fermo. Altrimenti, se la vendita avvenisse dopo, potrebbe scattarne la revoca, per frode al creditore, cui non è stata versata l’imposta automobilistica. Ma chiariamo: in via generale, non è un efficace escamotage quello di vendere il mezzo cui sono legati gli arretrati di imposte non saldate. Insomma, il rischio concreto di fermo amministrativo permane ed, anzi, la legge prevede che non debba sussistere una obbligatoria correlazione tra l’auto collegata ai bolli non pagati e l’auto su cui è stato iscritto il fermo amministrativo. Pertanto, la vendita non fa venir meno questa misura cautelare del Fisco, che invece può essere azionata su ogni mezzo di proprietà del contribuente debitore, ed anche su mezzi comprati dopo l’insorgenza del debito legato ai bolli auto.
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