Distanza di sicurezza minima all’aperto e al chiuso, cose dice il decreto
Cosa dice l’ultimo decreto licenziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alla distanza di sicurezza tra le persone
Cosa dice l’ultimo decreto licenziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alla distanza di sicurezza tra le persone da mantenere, all’aperto e al chiuso, per prevenire una nuova impennata di contagi da nuovo coronavirus.
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Distanza di sicurezza: quale bisogna mantenere all’aperto
Il decreto del Presidente del Consiglio apparso in Gazzetta ufficiale il 17 maggio, all’articolo 1, elenca le misure da osservare nell’ottica del contenimento dei contagi da nuovo coronavirus. Innanzitutto, il provvedimento dispone la necessità che chiunque manifesti un’infezione respiratoria contraddistinta da una febbre superiore ai 37,5 gradi di rimanere a casa. In secondo luogo, adesso viene consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici, ma sempre all’insegna del “divieto di assembramento” nonché della distanza di sicurezza di “almeno un metro”. A tal proposito si ricorda che è consentito altresì svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto ma sempre nel rispetto della distanza di sicurezza, in questo caso posta a due metri. Le disposizioni, però, non valgono per gli accompagnatori delle persone non completamente autosufficienti e dei minori.
Quale bisogna mantenere nei luoghi chiusi
Per quanto riguarda la distanza di sicurezza da mantenere nei luoghi chiusi, lo stesso decreto prescrive di mantenere la distanza di un metro nei luoghi di culto, la stessa distanza deve essere mantenuta tra i visitatori dei musei e degli altri istituti culturali. Stessa disposizione è prevista per le attività a commerciali al dettaglio così come per le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), compresi quelli posti sulla rete autostradale, aeroporti, ospedali o stabilimenti balneari o, in generale, turistici. Anche sulle spiagge libere bisognerà mantenersi a distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. Invece, un’eccezione è costituita dai colloqui personali – qualora concessi – negli istituti penitenziari duranti i quali la distanza interpersonale da mantenere è fissata a due metri.
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