I posti di blocco, le pattuglie della polizia e gli autovelox – si sa – costituiscono qualcosa di sgradito agli automobilisti poco avvezzi al rispetto delle regole del CdS. Ma che succede se qualcuno di questi automobilisti vede una pattuglia o un posto di blocco? può legittimamente segnalarlo ad altre persone al volante, attraverso i moderni sistemi di comunicazione a distanza, quali navigatori satellitari, clacson, lampeggianti dei fari o anche le chat per smarphone? Oppure tale condotta va contro la legge ed essere coinvolti in episodi di segnalazione di posti di blocco può condurre alla responsabilità penale? Facciamo il punto e chiariamo che risposta può darsi, in base alla legge, al quesito citato.
Posti di blocco segnalati agli altri: è interruzione di pubblico servizio?
In effetti, oggigiorno le comunicazioni sono facilitate rispetto al passato e non è affatto complicato avvertire un altro automobilista, magari un amico nelle vicinanze ed alla guida della propria auto, segnalando la presenza di posti di blocco in zona. Dal punto di vista del diritto penale, tuttavia, è legittimo domandarsi se la segnalazione di posti di blocco possa costituire un’ipotesi pratica di applicazione del reato di cui all’art. 340 c.p., che prevede la pena del carcere fino ad un anno (“Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità“). Ciò è stato sostenuto dalle forze dell’ordine, ma la tesi della segnalazione dei posti di blocco come interruzione di cui all’articolo citato, non ha trovato l’appoggio della giurisprudenza.
Secondo diversi tribunali italiani, infatti, chi segnala pattuglie della polizia e posti di blocco, non commette alcun illecito penale e, pertanto, non è responsabile di alcun reato chi intrattiene conversazioni via chat per smartphone con altri utenti automobilisti, scambiando messaggi di segnalazione. Dalla magistratura è stato infatti sostenuto che la chat, in quanto tale, è un ambiente virtuale, circoscritto alle sole persone che vi partecipano, e cioè è un ambiente chiuso. In buona sostanza, l’illecito di cui all’art. 340 c.p. non ricorre perché viene a mancare la segnalazione rivolta a tutti gli utenti della strada, non solo a quelli muniti dell’app per chattare via smartphone. Insomma, il pubblico servizio conserva la sua effettività, anche in considerazione del fatto che alle chat per smartphone non possono che partecipare soltanto un numero ristretto di persone (come gli amici del “segnalatore”), e non di certo tutti coloro che percorrono una trafficata via di una grande città.
Che cosa si rischia segnalando?
Tuttavia, affermare che non sussiste responsabilità penale, non significa anche escludere qualsiasi tipologia di responsabilità. Infatti, è pur in gioco un illecito, non penale, bensì amministrativo. Si tratta dell‘art. 45 CdS comma 9.bis: “É vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni“. Si tratta insomma di illecito amministrativo, cui consegue la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 3.312 euro, insieme alla confisca dell’oggetto con cui è stata commessa la violazione (ovvero lo smartphone, ma talvolta anche gli stessi navigatori gps che indichino agenti della polizia nelle vicinanze, autovelox e posti di blocco).
Considerazioni analoghe possono essere fatte laddove l’automobilista, magari per avvertire l’amico anche lui alla guida nelle vicinanze, decida di lampeggiare con i fari o di suonare il clacson per segnalare i posti di blocco. Non si tratta infatti di reato, bensì di illecito amministrativo, che trova il suo fondamento nell’art. 153 del Codice della Strada, il quale elenca – in modo tassativo – quelle che sono le ipotesi pratiche in cui poter usare lecitamente i fari. In altre parole, ciò che non è espressamente previsto dalla citata norma, è escluso e vietato, e quindi l’utilizzo dei fari per fare la segnalazione dei posti di blocco è da ritenersi improprio, come afferma il comma 11 del citato articolo: “Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168“.
Concludendo, se è vero che la segnalazione non è fonte di responsabilità penale, è altrettanto vero che è pur sempre in gioco un illecito di natura amministrativa, cui è collegata la previsione di una multa, come sanzione amministrativa pecuniaria. Insomma, ragioni più che sufficienti per non effettuare alcuna segnalazione.
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