I rapporti di credito-debito vedono una figura, il debitore, obbligato ad eseguire una certa prestazione, tale da poter essere economicamente valutata, nei confronti del creditore. Parlare di debiti, significa insomma parlare di obbligazioni, ovvero di rapporti in cui il debitore è vincolato verso il creditore ad adottare un certo comportamento, che possa, in buona sostanza, liberarlo da questa obbligazione. Qui di seguito vogliamo proprio parlare di come far venir meno ed estinguere l’obbligazione, ovvero dell’estinzione del debito tramite pagamento e quindi versamento di una somma di denaro a favore del creditore.
Estinzione del debito: la distinzione tra pagamento ed adempimento
Quando un debitore intende liberarsi dall’obbligazione che lo lega al creditore, individuerà nel pagamento – quello che in gergo del diritto civile è denominato “adempimento” – la modalità più naturale di estinzione del debito. L’adempimento consente appunto la liberazione dal rapporto di credito-debito, dando luogo all’esatta esecuzione della prestazione dovuta verso il creditore, soddisfacendo l’interesse di quest’ultimo. In verità, pagamento ed adempimento non sono sinonimi in senso stretto, o per meglio dire, il pagamento va inteso come una tipologia particolare di adempimento, in quanto quest’ultimo attiene a tutte le obbligazioni (come quelle di consegnare una cosa, di fare una determinata cosa ecc.), mentre il pagamento attiene soltanto alle obbligazione di natura pecuniaria, ovvero quello legate al versamento di denaro. È chiaro tuttavia che le norme civilistiche riguardanti l’adempimento, saranno applicabili anche al pagamento, e viceversa.
Estinzione del debito per pagamento: in quali circostanze? i fattori tempo e luogo
In verità, l’estinzione del debito per pagamento non è operazione “automatica”. Infatti, in base a quanto si può trarre dalle norme del Codice Civile, il pagamento capace di far venir meno l’obbligazione pecuniaria deve essere “perfetto” o “esatto”, ovvero deve soddisfare pienamente l’interesse del creditore. Insomma, il debitore deve rispettare alcuni requisiti, per avere un pagamento “liberatorio”, come il fatto che avvenga proprio nei confronti del creditore o di suo rappresentante o delegato, il luogo concordato con il creditore nell’accordo, il termine temporale prefissato (ad es. pagamento entro due mesi dalla stipula del contratto). Ha rilevanza anche che il pagamento avvenga nell’interezza della somma dovuta al creditore.
Così, per esempio, l’estinzione del debito si potrà avere laddove l’adempimento dell’obbligazione si concretizzi nel luogo deciso dalle parti del rapporto debito-credito, o altrimenti se non è stato deciso nulla sul punto, l’obbligazione va adempiuta in un certo luogo, in base alla natura della prestazione da svolgere o in base agli usi comuni. È comunque il Codice Civile che stabilisce – in via residuale – come comportarsi, nel caso permangano difficoltà a stabilire il luogo dell’esecuzione della prestazione o nel caso il luogo non si stato prescelto: così, ad esempio, l’obbligazione di consegnare un certo bene (venduto), deve essere adempiuta nel luogo in cui tale bene era all’insorgenza dell’obbligazione (un negozio, un grande magazzino, un supermercato ecc.). Per quanto riguarda, invece, l’obbligazione di pagare con denaro al creditore, la legge sancisce che essa va compiuta presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza.
I tempi decisi da creditore e debitore sono altresì importanti: infatti, il pagamento e quindi l’estinzione del debito deve aversi nei tempi prestabiliti dall’accordo delle parti. Ma in base all’art. 1183 c.c. (“Tempo dell’adempimento“), se non è stato prefissato il momento entro cui va fatto il pagamento, il creditore può esigerlo subito e senza indugio da parte del debitore. Laddove però sia necessario un termine e questo non sia stato individuato dalle parti, sarà il giudice a poterlo indicare. Se il termine è stato individuato dalle parti, il creditore potrà esigere il pagamento, ma soltanto dopo la scadenza del termine: prima non sarà per legge possibile (si parla infatti di “termine a favore del debitore”).
Chi è la persona legittimata a ricevere il pagamento?
L’esecuzione della prestazione fa venir meno l’obbligazione del debitore, se ricorre un altro requisito, ovvero il pagamento fatto alla persona legittimata a riceverlo. Chi è questo soggetto? In base alla legge ecco la risposta:
- creditore;
- suo rappresentante come un mandatario dotato di procura, genitore, tutore.
È chiaro che pagare proprio alla persona verso cui si è obbligati è essenziale: infatti, il pagamento a chi non era legittimato non porta alla liberazione ed estinzione del debito, sempre che, ad esempio, il creditore non decida per la ratifica o si tratti di creditore apparente (ovvero il pagamento sia stato effettuato in buona fede a soggetto che appariva legittimato ad incassarlo come rappresentante, tramite documenti poi rivelatisi falsi).
Tra i requisiti che consentono l’estinzione del debito tramite pagamento, non possiamo non rimarcare che quest’ultimo deve avvenire per l’intera somma dovuta, anzi il creditore può rifiutare l’adempimento solo parziale.
Come provare l’adempimento?
Concludendo, dobbiamo ricordare l’importanza dell’articolo 1199 c.c. (“Diritto del debitore alla quietanza“). Infatti, il debitore che compie il pagamento ha diritto all’ottenimento della quietanza dal creditore, ovvero un documento scritto, in cui è indicata anche la causa che ha portato al versamento, in cui il creditore conferma l’avvenuto pagamento e riconosce l’estinzione del debito (si parlerà di quietanza liberatoria, laddove il creditore in essa dichiari anche di non aver altra pretesa verso il creditore). Tecnicamente, la quietanza rientra nella categoria delle confessioni stragiudiziali ed attesta e prova quindi che il debitore è liberato.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it