Esposto: cos’è, cosa significa e come si fa. Le circostanze in cui va presentato
L’esposto come strumento per accertare una possibile violazione di diritti: come va fatto e a chi va presentato. La differenza con querela e denuncia
Il nostro sistema di leggi prevede tutela verso tutti i cittadini, indipendentemente dal loro status o condizione socio-economica. Anzi, le forze dell’ordine, come carabinieri e polizia, hanno il dovere di tutelare le loro ragioni e di difenderli da eventuali soprusi e illeciti compiuti, ad esempio, per strada, in qualche piazza o in altro luogo pubblico. Di seguito vogliamo fare luce sul cosiddetto “esposto“: che cos’è? qual è la sua finalità? come si può fare? Ecco di seguito le risposte.
Esposto: che cos’è secondo la legge? quale finalità ha?
Sgomberiamo subito il campo dai dubbi: l’esposto consiste in una segnalazione da farsi alle Autorità, in tutti i casi in cui si abbia il concreto sospetto che sia stato compiuto un reato. Insomma, l’esposto è mirato ad avvertire carabinieri e polizia, affinché facciano luce su una controversia insorta tra più persone e che, potenzialmente, potrebbe dar luogo ad un illecito penale. Le forze dell’ordine, a seguito dell’esposto, hanno un delicato duplice ruolo:
- acclarare la natura dei fatti citati in esposto;
- tentare una mediazione tra i soggetti in conflitto.
Ci si potrebbe confondere e pensare che l’esposto sia come la querela o la denuncia: ebbene non è così. Infatti, a differenze di queste ultime, l’esposto si caratterizza per l’obbligatoria forma scritta del documento in cui è contenuto, e con il quale un qualsiasi cittadino può segnalare alla polizia la violazione di un diritto o richiederne anche il tempestivo intervento. Pertanto, onde non cadere in equivoco:
- la denuncia è l’atto con cui il cittadino che abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa la Procura della Repubblica o le forze dell’ordine. Vale sia in forma orale, che scritta;
- la querela è, invece, la dichiarazione con cui un soggetto che ha subito un reato manifesta la volontà che sia intrapreso un procedimento per sanzionare il colpevole, penalmente responsabile. Essa riguarda i reati non perseguibili d’ufficio, proprio perché la loro persecuzione è condizionata al “sollecito” di chi querela. Come la denuncia, può essere sia scritta, che orale;
- l’esposto è una mera segnalazione di un fatto o comportamento, e spetterà poi agli agenti capire se ci possono essere profili di illecito. Tale segnalazione va fatta per iscritto.
L’esposto, in particolare, deve contenere i dati anagrafici, e i dettagli del fatto per cui si richiede l’intervento, il controllo e il vaglio dell’autorità pubblica, per accertare i contorni di quanto segnalato. Nell’esposto è possibile anche indicare la volontà di fare una querela nell’ipotesi in cui, dopo l’accertamento, dovesse configurarsi un illecito penale.
Quando farlo e a chi rivolgersi?
Come accennato, l’esposto va effettuato laddove un cittadino si convinca che un certo comportamento o fatto, possa andare contro la legge o degenerare in conseguenze penali. Pertanto, si può ben scegliere di fare un esposto laddove l’interessato intenda appianare una lite con un altro cittadino, come ad esempio, il datore di lavoro, il gestore del bar sotto casa da cui provengono schiamazzi notturni, oppure il vicino di casa. Sarà poi la polizia giudiziaria che interverrà per capire se davvero vi è stata o vi può essere una violazione di diritti e per riportare la situazione a livelli di normalità.
In altre parole, l’esposto ha una chiara valenza “cautelativa” e prudenziale, in quanto si può presentare per controversie ed attriti tra persone diverse che, sebbene non abbiano ancora toccato un picco di allarme e di tensione, per cui possa parlarsi di procedimenti civili o penali, possono però potenzialmente degenerare e portare alla commissione di illeciti in qualsiasi momento (ad es. il reato di rissa, di cui all’art. 588 c.p.). Anzi, è auspicabile che in caso di situazioni delicate tra vicini in condominio oppure tra un condominio e i clienti del pub notturno che urlano in orari destinati al riposo, sia fatto tempestivo esposto, in modo che le forze dell’ordine possano intervenire.
A questo punto però la domanda è legittima: a chi presentare l’esposto, ovvero il citato documento scritto dal cittadino?
- alla Procura della Repubblica, depositandolo nei suoi uffici;
- ad uno degli uffici delle forze dell’ordine (commissariati della polizia, GdF, comandi dei carabinieri, questure).
In ogni caso con l’esposto, gli agenti sono obbligati ad intervenire e, arrivati sul luogo indicato, sono tenuti a compilare un verbale, laddove la lite sia risolta o non abbia rilievi penalistici. Se, invece, gli agenti propendono per la sussistenza di un reato, debbono darne tempestiva notizia alla Procura della Repubblica (ove si tratti di reato procedibile d’ufficio), oppure spetterà proprio alla persona offesa fare una querela (ove si tratti di reato procedibile a querela di parte). Gli agenti potranno altresì convocare le parti dalle quali sono scaturite la vicenda e l’esposto, per provare una mediazione.
Concludendo, per ribadire e ricordare l’estrema elasticità ed ampiezza di applicazione di questo documento scritto, ricordiamo che l’esposto può essere anche presentato innanzi alla Corte dei Conti, al fine di segnalare possibili irregolarità nella gestione di un patrimonio pubblico, su cui tale Autorità dovrà far luce. L’esposto è ammesso anche in via anonima, onde evitare possibili ripercussioni laddove sia individuato il soggetto che l’ha presentato.
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