Responsabilità penale conducente veicolo: cos’è e quando scatta. I reati

La responsabilità penale dell’automobilista: in quali casi un guidatore risponde per un reato commesso alla guida? Quali pene rischia?

Responsabilità penale conducente veicolo cos'è e quando scatta. I reati
Responsabilità penale conducente veicolo: cos’è e quando scatta. I reati

Basta leggere qualche notizia di cronaca sui giornali, per rendersi conto che il tema della responsabilità penale gravante sul conducente di un mezzo a motore, è tema purtroppo quanto mai frequente. D’altra parte è ben noto a tutti gli automobilisti, il rischio insito nella circolazione sulla rete viaria, tanto che la legge impone l’obbligo dell’assicurazione della responsabilità civile, a chi si mette alla guida, in ipotesi di danni cagionati a cose o persone. Qui di seguito vogliamo proprio fare luce su tale tipologia di responsabilità penale: cos’è, come si manifesta alla guida e a quali reati si correla? Facciamo chiarezza.

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Responsabilità penale del conducente: il contesto di riferimento e i reati

La responsabilità penale del conducente di un veicolo a motore può esprimersi in differenti tipologie di condotte penalmente rilevanti: pensiamo ai casi di omicidio stradale, oppure a quelli di lesioni personali stradali, che possono essere sia gravi, che gravissime; pensiamo ancora ai diffusissimi casi di guida in stato di ebbrezza (di cui abbiamo già parlato qui con riferimento alle sanzioni) o sotto l’effetto di droghe (operanti come aggravanti), oppure all’omissione di soccorso. Non esiste insomma una sola univoca responsabilità penale del conducente, ma differenti responsabilità a seconda del reato commesso e della sua gravità. Analizziamole distintamente con riferimento ai vari illeciti penali che possono scattare.

Omicidio stradale

Secondo l’art. 589 bis del Codice Penale, intitolato “Omicidio stradale“, chi causa il decesso di una persona, per violazione delle norme sulla circolazione stradale, è sanzionato con il carcere da 2 a 7 anni. Se l’automobilista che ha provocato l’incidente mortale, era ubriaco (ovvero “in stato di ebbrezza”) o drogato e quindi non perfettamente lucido alla guida, la pena può salire fino a 12 anni.

Attenzione: secondo il diritto penale, il cosiddetto omicidio stradale può essere solo un reato colposo, ovvero derivante da negligenza, imprudenza o imperizia del guidatore, che in verità non voleva però realizzare alcun incidente intenzionalmente, ed ovviamente non voleva uccidere nessuno. Laddove invece sia accertato che il guidatore ha agito con intenzionalità, saranno applicate le norme relative all’omicidio (art. 575 c.p.), con una pena detentiva non minore di anni 21.

Tuttavia, diverse circostanze aggravanti contribuiscono ad innalzare la pena e quindi ad aggravare la responsabilità penale di chi guida, ed infatti abbiamo che la sanzione fino a 10 anni di reclusione, è stabilita laddove sia accertato che il reo, guidando in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella permessa e comunque non inferiore a 70 km/h, oppure su strade extraurbane ad una velocità al di sopra di almeno 50 km/h rispetto a quella massima prevista, produca per colpa (e non dolo) il decesso di una persona, a causa dell’impatto con il veicolo o della dinamica dell’incidente. Analoghe considerazioni possono farsi in relazione all’ipotesi di chi compie imprudentemente una manovra di inversione del senso di marcia oppure una manovra contromano, poi rivelatesi fatale per la vittima dell’incidente, oppure in relazione al caso di chi si immette azzardatamente in un incrocio, oltrepassando il semaforo rosso. Altre circostanze aggravanti, a carico di colui che ha commesso il reato colposo di omicidio stradale, sussistono se, ad esempio, chi guidava preferisce fuggire cercando di evitare la responsabilità penale (omissione di soccorso), oppure non aveva la patente o era revocata o sospesa, o in mancanza di assicurazione obbligatoria sul veicolo.

Omissione di soccorso

L’omissione di soccorso può configurarsi non soltanto come aggravante del reato di omicidio stradale, ma anche come distinto reato che fa scattare una responsabilità penale specifica. Infatti, il legislatore esige che chi ha causato l’incidente, presti comunque soccorso, anche se dalla sua guida poco accorta sia scaturito un danno non alle persone, ma alle sole cose.

In base all’art. 189 CdS, il guidatore, laddove abbia provocato un incidente per sua colpa, ha comunque il dovere di arrestare la marcia e soccorrere chi abbia subito il danno. Bisogna distinguere però: in ipotesi di danno alle sole cose, il rischio – se non ci si ferma a prestare aiuto – è quello di vedersi inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.210 euro (illecito amministrativo); in ipotesi invece di danno alle persone, chi non presta soccorso rischia fino a 3 anni di carcere: solo in questo caso quindi l’omissione è reato. Come visto sopra, invece, in caso di omicidio stradale (colposo), chi non presta soccorso e fugge, subirà l’omissione di soccorso come circostanza aggravante.

Lesioni personali stradali

La responsabilità penale di chi guida scatta anche laddove ricorrano le cosiddette lesioni personali stradali, prodotte con la propria inopportuna manovra e la propria colpa per negligenza, imprudenza o imperizia al volante. Infatti, in base alle norme penali, il guidatore che violi le norme sulla circolazione stradale, producendo una lesione personale, è punito anch’esso con la pena del carcere, fino a 3 anni se lesione gravissima, fino ad un anno se lesione grave. Quando una lesione è da intendersi gravissima e quando invece è grave?

Ebbene, le lesioni gravissime sono quelle che danno luogo a malattie molto probabilmente non guaribili (come la perdita di un arto o di un senso); invece le lesioni gravi sono tali da produrre una malattia che possa comportare un rischio di decesso per la vittima, un indebolimento di un arto o organo o comunque un’incapacità di compiere le normali attività per più di 40 giorni.

Anche in caso di lesioni stradali, possono scattare le circostanze aggravanti della responsabilità penale, sopra accennate, che fanno aumentare la pena, come ad esempio l’inversione di senso di marcia, la guida contromano, l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza o sotto assunzione di droghe, oppure ancora la guida in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella prevista.

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Concludendo questa sintetica rassegna delle ipotesi in cui scatta responsabilità penale a carico del conducente del mezzo a motore, va rimarcato che sarà decisivo, per poter stabilire le sanzioni penali da infliggere, dimostrare in giudizio come sono andate realmente le cose, ovvero qual è stata l’esatta dinamica dell’incidente e se davvero sono concorse circostanze aggravanti. In particolare, per quanto riguarda le lesioni gravi o gravissime sarà altresì necessario il contributo delle strutture sanitarie e dei loro esami, ovvero saranno determinanti – al fine dell’individuazione della responsabilità penale – i certificati medici e i referti.

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