Contributi Inps 2020: a comunicarlo la stessa Inps con apposito messaggio, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali viene estesa anche ai contributi associativi da artigiani e commercianti. Adesso si dovrà pagare entro fine giugno.
Contributi Inps: sospensione estesa anche a quelli associativi
Con il messaggio numero 2015 del 15 maggio 2020, in relazione alla sospensione degli obblighi contributivi disposta per via dell’emergenza sanitaria, l’Inps comunica che lo stop del versamento riguarda anche i contributi associativi dovuti da commercianti e artigiani. Nello specifico, l’agevolazione riguarda i commercianti e gli artigiani che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel singolo mese di marzo e nel singolo mese di aprile 2020 in confronto agli stessi mesi del 2019 che avrebbero dovuto effettuare il versamento dei contributi Inps (previdenziali, assistenziali, assicurazione obbligatoria) entro il 18 maggio 2020.
Lo stop al pagamento della prima rata sul minimale per l’anno in corso riguarda anche gli esercenti d’impresa, arte o professione, compresi gli iscritti in qualità di soci di società, che hanno dato il via all’attività dopo il 31 marzo 2019. Dunque, le partite Iva iscritte alle Gestioni speciali di artigiani e commercianti non dovranno più versare la prima rata entro il 18 maggio 2020: in base a quanto disposto dal decreto licenziato lo scorso 8 aprile, tale scadenza è stata posticipata in data 30 giugno 2020.
Scadenza del 18 giugno posticipata al 30 giugno
Si ricapitola quanto detto con le parole dello stesso messaggio Inps: “Nel caso di adesione alla sospensione contributiva prevista dal decreto-legge n. 23/2020, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Gli iscritti, per i quali opera la sospensione degli obblighi di versamento nei termini stabiliti dalle relative disposizioni normative, effettuano il versamento delle quote associative solo alla ripresa degli obblighi contributivi. In ogni caso, per tutti i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, all’avvenuto versamento in soluzione unica entro il 30 giugno 2020 dell’importo integrale dovuto all’Istituto e oggetto della tariffazione anche il versamento della quota associativa sarà considerato effettuato nei termini di legge e, quindi, riversato alle Associazioni nei termini contrattuali vigenti”.
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