Mobbing verticale: cos’è, quando si manifesta e come difendersi

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:28 Autore: Claudio Garau

Mobbing verticale: di che si tratta, come si manifesta e come riconoscerlo. A chi rivolgersi per ottenere tutela dei propri diritti di lavoratore?

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Mobbing verticale: cos’è, quando si manifesta e come difendersi

Non è la prima volta che parliamo di mobbing sul lavoro, ma d’altra parte i dati e le statistiche testimoniano che è un fenomeno tutt’altro che debellato: i casi sono in crescita e conseguentemente lo sono anche i lavoratori vessati sul luogo di lavoro. Di seguito vogliamo porre il focus sul cosiddetto “mobbing verticale“, vedendo che cos’è, come si manifesta in concreto e quali strumenti la legge prevede a favore del lavoratore vittima di mobbing, per difendere la sua persona contro angherie e soprusi in ufficio.

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Mobbing verticale: di che si tratta e come si manifesta

Il mobbing altro non è che la condotta di chi, sul luogo di lavoro, compie atti persecutori, ripetuti nel tempo e non sporadici, nei confronti di un lavoratore. Gli atti persecutori sono puniti da distinte norme di legge, a seconda che, ad esempio, rientrino in fenomeni di stalking, oppure di bullismo, o cyberbullismo.

Qui, come accennato, vogliamo porre attenzione al cosidddetto mobbing verticale (detto anche “bossing”). Perché è denominato così?

Ebbene, esso è una particolare forma di mobbing, per la quale le vessazioni e i soprusi perpetrati sul luogo di lavoro, sono commessi non dai colleghi, bensì dal proprio superiore gerarchico o capo. Tali comportamenti (ad esempio l’ossessiva vigilanza, le provocazioni o gli insulti rivolti alla vittima di mobbing davanti agli altri colleghi, le sanzioni disciplinari immotivate, la revoca dei benefits aziendali oppure ancora l’imposizione di mansioni dequalificanti) possono, a lungo andare, essere fonte di stress e malessere, se non di veri e propri danni alla salute psicofisica, e fenomeni anche gravi di panico e depressione.

Il mobbing verticale, perché abbia rilievo e possa essere fonte di responsabilità per l’autore, deve protrarsi con atti persecutori e vessatori prolungati per almeno 6 mesi: questo l’orientamento della giurisprudenza. Inoltre, il soggetto vittima potrà capire di essere di fronte al mobbing verticale, da parte del suo superiore o datore di lavoro, laddove sia acclarata l’intenzionalità dell’autore degli episodi di mobbing, ovvero la sua volontà di danneggiare la vittima. Analogamente, sarà decisiva la sussistenza del rapporto causa-effetto tra vessazione e il danno alla salute, sopportato dalla vittima di mobbing verticale: tale nesso dovrà adeguatamente essere provato nel corso di una eventuale causa in tribunale.

Lo scopo del mobbing da parte del datore di lavoro

È chiaro che il mobbing verticale, pur essendo una condotta illecita, ha una specifica finalità, ovvero il datore di lavoro lo attua per isolare la vittima e spingerla, sotto stress, ad optare per le dimissioni. Si tratta insomma di un comportamento subdolo e persecutorio, un abuso di potere tale da violare i diritti fondamentali del lavoratore. Il citato comportamento è però agevolato, in caso di mobbing verticale, perché il capo o datore di lavoro può sfruttare a suo favore la sua posizione di superiore gerarchico per danneggiare salute e carriera professionale della vittima.

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Come tutelarsi in caso di mobbing da parte del capo?

Ovviamente la legge prevede adeguate tutele che consentono al lavoratore di segnalare la situazione e le persecuzioni nei suoi confronti, onde poter far valere i suoi diritti ed ottenere un risarcimento del danno (in ambito civile o penale). In corso di causa, sarà però – come sopra accennato – essenziale dimostrare al giudice la sussistenza del nesso di causalità tra gli atti persecutori continuati ed il danno alla salute psicofisica: auspicabile quindi la testimonianza di qualcuno, la produzione in giudizio di atti come certificati medici o email che possano attestare il comportamento illecito del capo. Concludendo, per segnalare le vessazioni, sarà sufficiente rivolgersi agli sportelli anti-mobbing, alla sezione Lavoro del tribunale, oppure alle forze dell’ordine (carabinieri o polizia), laddove si ritenga che il mobbing verticale abbia dato luogo ad una responsabilità penale e quindi a reati (come ad esempio le molestie sessuali). Infine non è così scontato rimarcare che agire prontamente contro il “mobber”, potrebbe assicurare un agevole vittoria in giudizio, con risarcimento danni.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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