Un privato firma un contratto sulla base del quale un’altra persona si impegna a svolgere una certa prestazione: ad esempio la consegna di un mobile ordinato, oppure la prestazione professionale di un dentista o di un consulente. Ebbene, qui di seguito vogliamo dare una risposta alla seguente domanda: è possibile fare disdetta in relazione ad un contratto già firmato? e se sì, entro quando? quando il contratto diviene vincolante e quando invece si può recedere da esso? Si tratta indubbiamente di questioni pratiche assai diffuse nella vita quotidiana, e che riguardano una pluralità di rapporti tra privati, negozianti, liberi professionisti o imprese. Facciamo chiarezza e vediamo allora quando vale la disdetta dell’accordo già sottoscritto.
Contratto e disdetta: il valore del consenso delle parti
La domanda in effetti è legittima: può un privato cittadino, pur avendo già firmato un contratto, effettuare disdetta prima che la correlata prestazione pattuita sia di fatto eseguita? Ovvero – giusto per fare un esempio pratico – è possibile recedere unilateralmente dall’ordine di acquisto di un sofà o di un armadio, prima che questo oggetto sia materialmente consegnato all’indirizzo di colui che ha effettuato l’ordine? Analogamente, si può recedere ed effettuare disdetta del contratto già firmato, prima che l’impresa di ristrutturazioni inizi i lavori in casa, oppure prima che il libero professionista o consulente fornisca la sua prestazione?
Insomma il punto è capire se davvero la parola scritta, l’impegno formale con la propria firma, è sempre vincolante oppure c’è un margine di applicazione del cd. diritto di ripensamento dell’acquirente. D’altra parte è certamente comprensibile e lecito ripensare e rivalutare l’effettiva bontà di un acquisto o di una prestazione professionale richiesta.
Secondo le regole del diritto civile, il rispetto di quanto contenuto nel contratto diviene obbligatorio e vincolante, a seguito della manifestazione dello scambio dei consensi dei contraenti. In ipotesi di contratto scritto, tale scambio di consensi si ha con la sottoscrizione e le firme, mentre in caso di accordo orale delle parti, è sufficiente che sia acclarato che le volontà di ambo le parti si sono accordate sui punti sostanziali del contratto, come ad esempio il prezzo da pagare a colui che compie la prestazione pattuita.
Il divieto di disdetta e le due eccezioni alla regola
Abbiamo appena detto che l’accordo diviene vincolante al momento dello scambio dei consensi e delle firme, ma è pur vero che l’esecuzione del contratto (ovvero lo svolgimento della prestazione concordata, ad esempio la consegna di un bene ordinato oppure l’atto professionale di un avvocato) non sempre coincide con il momento da cui il contratto diventa obbligatorio e vincolante: tipico il caso di chi ordina dei lavori di ristrutturazione che vengono svolti dopo un po’ di tempo dalle firme, oppure il caso dell’ordine fatto su un sito web, con la consegna del capo di abbigliamento ordinato, prevista dopo qualche giorno.
Ebbene, in questi come in tanti altri casi in cui l’esecuzione della prestazione è differita rispetto al momento delle firme e quindi della “conclusione del contratto”, non è possibile comunque disdire ovvero non è possibile recedere unilateralmente dal contratto, laddove quest’ultimo sia perciò divenuto vincolante (con l’apposizione delle firme). Tuttavia, se questa è la regola generale, vi sono però un paio di eccezioni previste dalla legge:
- può effettuarsi disdetta rispetto ad un contratto già firmato e concluso, laddove la prestazione – oggetto del contratto – non può più essere svolta per impossibilità sopravvenuta non imputabile alla parte. Tuttavia per aversi regolare disdetta, questa va fatta prima dell’esecuzione del contratto;
- la disdetta opera anche in caso di esercizio del diritto di recesso. Infatti, è ammesso il recesso unilaterale laddove il contratto è stato concluso al di fuori dei negozi o altri locali commerciali (tipico il caso della compravendita via web). In queste circostanze, l’acquirente ha 2 settimane di tempo per far valere il diritto di recesso unilaterale, che comporterà la formale disdetta del contratto e la restituzione del denaro pagato (qui più ampiamente sul diritto di recesso).
Concludendo si può quindi affermare che se la regola generale è quella del divieto di disdetta o recesso unilaterale dopo la conclusione del contratto (firmato), è altrettanto vero che la legge vigente ammette due eccezioni, però tassative. Pertanto, oltre a quelle espressamente citate, altre non ve ne sono.
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