Cartella esattoriale e prescrizione: chi è il giudice competente?

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:29 Autore: Claudio Garau

Prescrizione cartella esattoriale: che cosa ha recentemente stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7822 del 2020? Chi è il giudice competente?

Cartella esattoriale e prescrizione chi è il giudice competente
Cartella esattoriale e prescrizione: chi è il giudice competente?

Anche questa volta la giurisprudenza ci aiuta a far luce su una di quelle questioni pratiche che non sempre trovano esaustiva risposta nella legge. È stata infatti la Corte di Cassazione, recentemente, ad emettere una ordinanza a Sezioni Unite, che ha chiarito – una volta per tutte – chi è il giudice competente, in ipotesi di opposizione all’esecuzione, posteriore alla notificazione della cartella esattoriale. Insomma la Suprema Corte ha fatto luce su una questione fino ad oggi controversa: vediamo allora che cosa ha stabilito e a quali indicazioni ci si dovrà attenere in futuro.

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Cartella esattoriale e giudice competente: la rilevanza dell’ordinanza Sezioni Unite n. 7822 del 2020

Non è la prima volta che parliamo di cartelle esattoriali, stante l’estrema attualità e delicatezza dell’argomento. Questa volta lo vogliamo fare con riguardo, appunto, a ciò che ha sancito la Cassazione con un’ordinanza a Sezioni Unite, la quale di fatto riorganizza – secondo un indirizzo nuovo – la suddivisione della competenza tra giudice ordinario e giudice di commissione tributaria. In verità, siamo di fronte ad una sorta di rivoluzione in tema di opposizione contro chi si occupa di riscossione esattoriale, ovvero l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Tale ordinanza è degna di nota perché da una parte incide su ogni eccezione legata all’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., sull’opposizione all’esecuzione forzata, mentre dall’altra incide e chiarisce gli argomenti della prescrizione della cartella esattoriale e del giudice competente nel giudizio di opposizione.

Il principio sancito dall’ordinanza in oggetto

Ebbene, si è accennato al fatto che tale ordinanza rappresenta una sorta di “spartiacque”, ed in effetti è così, se consideriamo l’ampio margine di applicazione pratica, che avrà il principio in essa enunciato. In buona sostanza, abbiamo infatti che, in relazione a liti aventi ad oggetto atti di riscossione coattiva di ambito tributario:

  • sussiste la giurisdizione tributaria laddove si verta in materia di cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (compresi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi della stessa), che si ritengano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avutesi, o fino al momento dell’atto esecutivo, in ipotesi di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; 
  • sussiste invece la giurisdizione ordinaria per ciò che attiene alla cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo in quanto tale (indipendentemente dall’esistenza o dalla validità della notificazione degli atti prodromici ad esso) nonché sui fatti incidenti in modo sostanziale sulla pretesa tributaria, posteriori all’epoca della valida notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o posteriori, in caso di omissione, inesistenza o nullità della citata notifica, all’atto esecutivo che abbia avuto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione di pagamento.

Parafrasando il complesso contenuto del principio della Cassazione, possiamo affermare che le opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c., sono trattate dal giudice tributario esclusivamente se hanno una funziona recuperatoria, ovvero se mirano ad accertare l’illegittimità di atti precedenti alla notificazione della cartella di cui si tratta. Analogamente, è competente il giudice tributario anche laddove si verta in materia di opposizione alla cartella, laddove il contribuente abbia scoperto l’esistenza della stessa, soltanto a seguito dell’atto di pignoramento, in ragione della mancata notificazione.

Invece, è da ritenersi competente il giudice ordinario laddove si verta in materia di opposizioni inerenti fatti posteriori alla notificazione della cartella di pagamento. Si tratta insomma di tutte quelle circostanze (ad es. lo sgravio o la prescrizione post notifica cartella esattoriale) in cui il contribuente può legittimamente opporsi, nonostante la conoscenza degli atti anteriori al pignoramento.

Cosa è stato sancito in tema di prescrizione?

Chiarito il quadro di riferimento, vediamo ora cosa la Cassazione ha sancito in riferimento alla notificazione cartella esattoriale prescritta:

  • se la prescrizione si reputa scattata dopo la valida notificazione della cartella esattoriale, è obbligatorio effettuare opposizione ex art. 615 c.p.c. innanzi al tribunale ordinario, sezione esecuzione forzata;
  • invece, se la prescrizione si reputa scattata in data anteriore a quella della notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento – perché questa non è mai avvenuta o inesistente o nulla e, perciò, non si si è potuta avere l’interruzione della prescrizione – l’opposizione alla cartella o all’intimazione di pagamento va fatta innanzi alla Commissione tributaria.

Concludendo, si tratta certamente di un principio che aprirà un nuovo scenario nella prassi dei tribunali italiani, ma che ha l’oggettivo merito di aver fatto finalmente luce ed aver chiarito diversi dubbi, indicando una volta per tutte il giudice competente, anche in ipotesi di prescrizione cartella esattoriale.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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