Internet è un luogo allo stesso tempo virtuale e pubblico. In buona sostanza, è molto facile che sul web determinate notizie o informazioni sulla propria persona siano rese note ad un numero indeterminato di persone, con conseguente lesione del diritto alla privacy e riservatezza. È chiaro che nei confronti di tale minaccia ad uno dei diritti fondamentali dell’individuo, la giurisprudenza non è stata inerte ed anzi ultimamente si sono registrati significativi contributi in tema di diritto all’oblio online e relativa tutela. Di seguito vogliamo proprio occuparci di quest’ultimo diritto: di che si tratta? come funziona e cosa implica la sua tutela? Facciamo chiarezza.
Diritto all’oblio: che cos’è in concreto?
In verità, non è nella nostra legge che troviamo gli esatti contorni del diritto all’oblio online, bensì – come anticipato – nelle sentenze e nella giurisprudenza, in primis quella della Corte di Cassazione. Ricordiamo tuttavia che la normativa europea contenuta nel Gdpr – ovvero il nuovo Regolamento europeo sulla privacy che ha sostituito il Codice della privacy previsto dalla legge n. 196 del 2003 – ha finalmente riconosciuto il diritto all’oblio (nel 65° Considerando).
Ma che cos’è di fatto il diritto all’oblio? Ebbene, con tale diritto, in pratica, intendiamo il diritto alla privacy nell’ambiente virtuale, ovvero un luogo in cui – come ben noto – i social network, i forum ed altri siti dove si incontra una pluralità di persone – potrebbero mettere a rischio la privacy individuale. Insomma, parlare di diritto all’oblio online significa affermare che è possibile ottenere la cancellazione (o la non pubblicazione) dei dati di una persona (nome, cognome e quant’altro), in modo che questi non possa essere più ricondotto ad una certo fatto o notizia giornalistica, pubblicata sul web ma non più attuale. In sintesi, diritto alla privacy significa diritto alla cancellazione da Google, dei link e/o delle foto e/o delle informazioni su aspetti personali di qualcuno che sia stato coinvolto, a vario titolo, in notizie di cronaca e in fatti che siano conosciuti o conoscibili da una pluralità di persone.
Le indicazioni della Corte di Cassazione: qual è la tutela e quali sono i doveri
Il contributo giurisprudenziale è significativo in quanto fa il punto, una volte per tutte, su quest’argomento, sgomberando il campo da possibili dubbi sulla reale portata del diritto alla privacy online. Si tratta, infatti, di garantire un giusto bilanciamento tra rispetto del diritto all’oblio e diritto di cronaca o all’informazione giornalistica ed alla pubblicazione di fatti e di informazioni su persone. È chiaro che oggi Internet, in qualità (anche) di vera e propria “piazza virtuale”, comporta che una quantità incalcolabile di notizie e fatti siano pubblicati quotidianamente, ma come accennato, l’interessato può ottenere la cancellazione di tali dati ed informazioni.
Sopra abbiamo ricordato che il diritto all’oblio comporta che il quotidiano online o il sito di news sono obbligati a cancellare i nomi di persone legate a fatti di cronaca, trascorso un certo tempo. Ma quando un fatto si può dire non più attuale? Ebbene, nella giurisprudenza, e non nella legge, troviamo la risposta: dopo due anni dall’ultimo aggiornamento del fatto, scatta il diritto all’oblio online e la correlata tutela.
Insomma il diritto di cui si tratta altro non è che una limitazione alla libertà del diritto di cronaca, limitazione che scatta dopo un certo lasso di tempo. Ecco allora che si realizza l’accennato equilibrio o bilanciamento tra diritto di cronaca giornalistica e diritto alla privacy.
D’altra parte, il giornalista che pubblica la notizia, anche online, deve attenersi ad alcuni doveri che ne consentono la pubblicazione legittima: la notizia, infatti, deve essere vera ovvero deve trattare fatti realmente accaduti; deve poi essere interessante per l’opinione pubblica, ovvero trattare temi che possano incuriosire o informare la collettività; inoltre, tale notizia deve essere attuale, vale a dire deve trattare fatti verificatisi poco tempo fa. Solo rispettando questi requisiti, potrà aversi un equilibrio tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca.
Come far valere questo diritto?
La persona interessata a veder cancellati i propri dati dalle notizie pubblicate su Google, potrà allora – indipendentemente da eventuali responsabilità per questi fatti, acclarate in tribunale – chiedere ed ottenere tutela del diritto all’oblio, ovvero potrà ottenere che i suoi dati scompaiano dal web e siano dimenticati. Potrà pertanto rivolgersi al titolare del giornale o editore, che a sua volta dovrà:
- cancellare la pagina in cui compaiono i dati della persona dal sito web in cui è pubblicata, in modo che Google non la faccia visualizzare;
- oppure cancellare tag e metatag che permettono l’indicizzazione della pagina su internet e sui browser, ovvero la ricerca e la conseguente lettura di un certo contenuto su Google (in questo caso, la pagina web permane leggibile solo a chi effettua la ricerca con il motore di ricerca interno del quotidiano online, ma non compare tra i risultati di Google)
- cancellare il nome (e/o ogni riferimento o dato) di colui che richiede tutela del diritto all’oblio dalla pagina internet in cui compare (con cancellazione di tag e metatag).
Se l’editore si comporta in uno dei tre modi citati, la tutela al diritto all’oblio online è assicurata, altrimenti l’interessato dovrà fare ricorso al Tribunale ordinario oppure al Garante della Privacy.
Concludendo e per ricapitolare – come chiarito dalla Suprema Corte – il diritto all’oblio comporta il divieto di esposizione prolungata nel tempo di una notizia ormai datata, in modo da non subire eventuali danni all’onore, alla reputazione o comunque in modo da non aversi una rappresentazione non più attuale della propria persona, con correlato danno per la ripubblicazione del fatto anche dopo molto tempo.
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