Ricezione notifica a un familiare: ecco quando è valida e perché
Ricezione notifica a un familiare: che cosa dicono la legge e la giurisprudenza sul tema. Quando è valida e quando invece si può impugnare per nullità
Non sempre la ricezione notifica avviene nei confronti dell’effettivo destinatario della comunicazione. Ovvero può certamente capitare che un documento o un atto giudiziario siano consegnati a persona diversa da colui che è indicato come destinatario della consegna: per esempio, la domestica, il figlio o la figlia. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare qui di seguito: è da considerarsi valida la notifica nei confronti di soggetti diversi oppure ci sono spiragli per un’impugnazione ed un ricorso in cui contestare la nullità della notifica? Facciamo chiarezza.
Ricezione notifica: il contesto di riferimento
Che cos’è esattamente una notifica o notificazione? Ebbene, darne una definizione non è certo complicato: si tratta di un iter di consegna di un atto di carattere amministrativo oppure giudiziario. Insomma, la notifica è da intendersi come un mezzo per portare a conoscenza di un soggetto, un atto particolarmente importante e che, in ragione della sua rilevanza, esige il rispetto di una particolare procedura predisposta dalle norme di legge e di un soggetto incaricato a svolgere la notificazione (vale a dire la polizia municipale, il messo notificatore, l’ufficiale giudiziario, ed anche lo stesso postino ma su delega dell’ufficiale giudiziario). Quali sono gli atti o documenti che solitamente sono consegnati per notificazione e dalla cui consegna scaturisce la ricezione notifica? Ecco alcuni tra i più significativi:
- cartella esattoriale;
- multa stradale;
- richiesta di testimonianza;
- atto di citazione in tribunale;
- avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate;
- richiesta di pagamento dell’Inps;
- atto di pignoramento.
Come accennato, si tratta dell’attività di consegna di atti aventi natura amministrativa o giudiziaria, che se svolta ed avvenuta rispettando tutte le regole di legge, comporta che l’atto o documento consegnato sia presunto come ormai conosciuto dal destinatario. La prova dell’avvenuta notifica e ricezione notifica, si ha attraverso quel documento firmato dall’addetto alla notifica, denominato “relazione di notificazione” o “relata di notifica”.
A chi va consegnato l’atto?
La regola fondamentale, in tema di notifica e ricezione notifica, è che l’atto o documento siano consegnati al destinatario effettivo (ad es. la persona citata in giudizio per risarcimento danni). Tuttavia, l’art. 139 c.p.c. prevede che, laddove l’agente che fa la notificazione non trova il destinatario all’indirizzo indicato, deve lasciare copia dell’atto ad un familiare convivente o a chi si occupa della casa (ad es. la domestica), dell’azienda o dell’ufficio. Tale “sostituto” del destinatario deve però avere più di 14 anni e non deve essere incapace di intendere e volere in modo evidente. Laddove non vi sia nessuna delle persone citate, colui che svolge la notificazione deve consegnare l’atto o documento al portiere dell’edificio.
Oggi la legge vigente non prevede più la cd. “comunicazione di avviso notifica” (avvenuta a persona diversa del destinatario) nei confronti del destinatario non trovato all’indirizzo indicato: infatti, questa comunicazione che avvisava della notifica avvenuta a persona diversa è stata abolita dalla legge di bilancio 2018, con la conseguenza che ora è ben possibile che il destinatario effettivo non sia in seguito informato dell’avvenuta notifica, se chi ha ricevuto l’atto o documento si dimentica di informare l’interessato.
Sopra abbiamo accennato al fatto che la ricezione notifica, per acquisire validità, deve aversi nei confronti di un familiare convivente. Ebbene, come ribadito dalla Corte di Cassazione in una sentenza di qualche anno fa, la notifica al familiare è valida (e non contestabile) esclusivamente se questi è “convivente”, ovvero deve risiedere dentro l’abitazione del destinatario del documento, con cui ha una relazione quotidiana. Soltanto così potrà dirsi integrata la presunzione di conoscenza al vero destinatario, che appunto vive nella stessa abitazione del familiare convivente. Pertanto, ad esempio, se l’ufficiale giudiziario oppure il postino consegnano l’atto ad un familiare che non vive nella stessa abitazione, ma piuttosto in un appartamento distante 50 metri, daranno luogo ad una ipotesi di nullità della notifica e della ricezione notifica, con conseguente margine per impugnare. Per la Cassazione, inoltre, la fidanzata o il fidanzato della persona destinataria della ricezione notifica – pur trovandosi nell’abitazione del destinatario – non fa comunque parte dei familiari “idonei”a ricevere l’atto o il documento: pertanto se la ricezione notifica avviene nei confronti di esso o di essa, scatta la nullità.
Ancora la giurisprudenza si è dimostrata significativa, in tema di ricezione notifica, avendo chiarito che la notifica dell’atto (nel caso specifico una cartella di pagamento) è nulla – e quindi certamente impugnabile – laddove l’atto stesso sia ricevuto da un familiare, che però l’effettivo destinatario (contribuente), dimostra – con prova contraria – non essere convivente quotidianamente con lui, facendo quindi cadere la presunzione di conoscenza al destinatario effettivo.
La Cassazione in tema di notifiche di cartelle esattoriali
La Suprema Corte, con una sentenza proprio di questi giorni, ha inoltre chiarito che – in tema di notifica di cartella esattoriale a familiare convivente – scatta comunque la nullità della consegna, se a tale attività non fa seguito l’avviso di essa, a mezzo raccomandata informativa. Insomma le norme tributarie prevedono la raccomandata come obbligo non solo in caso di notifica al portiere dello stabile o al vicino di casa, ma anche al familiare convivente, ed anche se la notifica della cartella esattoriale avviene all’indirizzo della sede della società legata al destinatario (a meno che, in quest’ultimo caso, la notificazione sia svolta verso il legale rappresentante della società o il soggetto incaricato a ricevere le notificazioni).
Concludendo, va da sè che per garantire un pieno esercizio dei diritti, la ricezione notifica – pur valida – va prontamente comunicata all’effettivo destinatario. Infatti, laddove si tratti ad esempio di una multa o di una citazione in giudizio, ci sono termini ben precisi entro cui fare ricorso, decorrenti dalla data di ricezione notifica. In altre parole, colui che riceve l’atto, al posto dell’effettivo destinatario, deve senza indugio avvertirlo, in modo che possa tutelarsi, anche eventualmente impugnando la notifica.
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