Cointestazione auto: come si realizza, a chi conviene e quando
Cointestazione auto: che cos’è in concreto e quali conseguenze produce per i cointestari. Alcune applicazioni pratiche in materia.
La cointestazione auto non è ipotesi così rara, tra gli automobilisti italiani. Si tratta infatti di una soluzione utilizzata soprattutto dai coniugi, ma non solo: anche genitori e figli o individui di nuclei familiari differenti potrebbero optare per la cointestazione. Qui vogliamo cercare di capire come si fa la cointestazione auto e se davvero conviene: ecco allora di seguito alcuni dettagli pratici dell’operazione.
Cointestazione auto: di che si tratta in concreto?
Prima di vedere più da vicino la cointestazione auto, ricordiamo un dettaglio degno di nota: per quanto attiene alla gestione del premio assicurativo di un mezzo intestato a due persone contemporaneamente, in Italia sussistono interpretazioni normative differenti. In buona sostanza, andranno valutate le singole regole che ciascuna società assicurativa intenderà assegnarsi. Ma in pratica cosa significa “cointestazione dell’auto”?
Ebbene, con essa abbiamo che entrambi i soggetti (ad es. marito e moglie) acquisiscono la proprietà del veicolo ed, infatti, sul libretto di circolazione saranno indicati ambo i loro nomi, risultando inoltre proprietari al Pra. Anzi, l’eventuale vendita del mezzo dovrà ricevere l’ok e le firme di tutti e due e sarà necessario l’accordo di ambo le parti per poter stipulare l’assicurazione. Solitamente la cointestazione è originata da una donazione da chi compra al soggetto che diventa così cointestatario del mezzo; più raramente è originata da una compravendita effettuata da entrambi.
Nell’ipotesi di una coppia sposata, l’automobile diviene allora oggetto di proprietà di marito e moglie, convenzionalmente per quote uguali. Tuttavia, essi possono però fissare quote diverse, imputando al marito o alla moglie, una percentuale più alta rispetto a quella dell’altro/a.
Cointestazione auto e conseguenze pratiche: che succede?
Sgomberiamo il campo da possibili dubbi: la cointestazione auto comporta, sui comproprietari, una responsabilità solidale per i debiti (sia verso l’Agenzia delle Entrate, sia di tipo risarcitorio per incidente) scaturiti dalla proprietà del veicolo a motore. Per esempio, in ipotesi di multa per infrazione alle regole del CdS, avremo che a seguito della notifica del verbale presso la residenza, i cointestatari saranno responsabili in solido per il pagamento della multa. Sempre solidamente responsabili saranno anche i cointestatari che abbiano omesso di pagare il bollo auto, con rischi concreti di pignoramento da parte dell’ente Regione. Va anche ricordato, che in ipotesi di incidente stradale, ambo i cointestatari potranno agire per essere risarciti dei danni prodotti al mezzo, a causa della colpa di altro conducente.
La legge non dice con compiutezza riguardo all’ipotesi del fermo amministrativo su auto cointestata, ma la giurisprudenza ha offerto un utile orientamento. Secondo i giudici, infatti, Agenzia delle Entrate Riscossione non può dar luogo al fermo amministrativo in caso di cointestazione auto, laddove soltanto uno dei due proprietari sia debitore per qualche imposta o tassa. Ancora i giudici hanno indicato che la confisca dell’auto, in ipotesi di cointestazione auto, è invece ammessa laddove sia in gioco una violazione del CdS, come la guida in stato di ebbrezza.
Auto cointestata e decreto Bersani
La normativa sulla cointestazione auto implica di usare la classe di merito di base, ovvero la CU 14. Sussiste, in ipotesi nella quale i due soggetti rientrino nell’identico stato di famiglia, l’opzione di ricorrere al decreto Bersani, che permette di ereditare la classe di merito più favorevole, come ad esempio quella del padre.
Ma nell’ipotesi il figlio modifichi residenza o non sia più residente nella stessa abitazione del genitore, la situazione cambia: all’auto cointestata, sarà applicata la classe di merito meno favorevole.
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Decesso di uno dei cointestatari e separazione: cosa succede?
Nel caso uno dei due cointestatari muoia, solo la quota di proprietà del coniuge deceduto rientrerà nei beni in successione; l’altra parte resterà invece di proprietà del coniuge superstite, che anzi avrà diritto all’altra metà. Concludendo, in ipotesi di separazione di marito e moglie cointestatari del mezzo, quest’ultimo andrà diviso. Come? Marito e moglie che si separano dovranno individuare un compromesso: o si accordano per la vendita del mezzo con il ricavato suddiviso in quote per ciascuno, oppure uno dei due si terrà l’intera proprietà del mezzo, dando però all’altro il controvalore per bilanciare.
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